Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 66 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la legge
sui servizi finanziari (LSF) e la legge sugli istituti finanziari (LIFin)
È pure respinta in parte l’esigenza dell’esperienza necessaria per i collaboratori dei fornitori di servizi finanziari secondo l’articolo 22 AP-LSF. Si afferma in particolare che il criterio comporti una discriminazione dei lavoratori più giovani, che nonostante dispongano delle capacità e conoscenze necessarie, eventualmente non possiedono ancora l’esperienza richiesta per l’attività (SwissBanking, CS, banche cantonali, USAM). I partecipanti che respingono l’integrazione di consulenti alla clientela in un registro, chiedono anche lo stralcio del secondo capoverso dell’articolo 22 AP-LSF.
La normativa sulle catene di fornitori di servizi secondo l’articolo 24 capoverso 2 è considerata troppo rigida da diversi partecipanti. Ad esempio SwissBanking ritiene che, con la regolamentazione proposta, il fornitore di servizi finanziari incaricato dell’esecuzione non può basarsi sulle indicazioni trasmesse dal fornitore di servizi mandante. Un’acquisizione indipendente delle informazioni sarebbe tuttavia pressoché impossibile. Il fornitore di servizi incaricato dell’esecuzione si esporrebbe in tal modo a rischi di responsabilità insostenibili. Anche USAM, CS, UBS e le banche cantonali chiedono uno stralcio o un adeguamento dell’articolo 24. D’altra parta AFP sollecita un’estensione delle norme di comportamento di diritto in materia di vigilanza alle banche depositarie. In particolare, queste ultime devono avere la possibilità di eseguire verifiche della plausibilità anche nel corso della durata contrattuale.
Alcuni partecipanti auspicano agevolazioni o eccezioni nell’ambito delle normative organizzative per i piccoli fornitori di servizi finanziari (CS, ASG). Altri esigono un regime di diritti acquisiti («grandfathering») per i gestori patrimoniali (VQF) o il riconoscimento di normative estere equivalenti per le costellazioni con elementi transfrontalieri (foreign banks, DZ Privatbank). Fiduciari Suisse è del parere che le regole secondo l’articolo 21e seguenti siano inutili e che non dovrebbero essere ancorate nella legge. Piuttosto potrebbero essere integrate in una circolare della FINMA.
1.2.7 Conflitti di interesse (art. 25 segg. AP-LSF)
Le regolamentazioni proposte in fatto di conflitti di interesse, che sono già ancorate nel diritto vigente, sono ampiamente sostenute dai partecipanti alla consultazione. Tuttavia, i pareri differiscono in relazione alla proposta normativa sull’accettazione di vantaggi (art. 26 AP-LSF). Alcuni partecipanti mettono pure in questione la delega di competenze al Consiglio federale (art. 25 AP-LSF).
La retrocessione è criticata in particolare sotto due aspetti. Da un lato, i partecipanti ritengono che il campo di applicazione sia troppo ampio. In particolare si sostiene che la prescrizione sull’accettazione di vantaggi debba riferirsi solo alla consulenza in investimenti e alla gestione patrimoniale (SwissBanking, Camera fiduciaria, UBS, foreign banks, banche cantonali, USAM).
Dall’altro lato, una parte dei partecipanti auspica un contenuto diverso della regolamentazione. Tuttavia, queste richieste di adeguamento si discostano fortemente tra loro. Mentre ACSI, FRC, USS, SKS, PS e Uni-ZH vogliono introdurre un divieto di retrocessione esaustivo, economiesuisse, Swissbanking, USAM, Camera fiduciaria, banche cantonali e UBS sono favorevoli a una formulazione restrittiva delle prescrizioni. I fautori di un divieto esaustivo motivano la loro proposta con il fatto che l’accettazione di vantaggi da parte dei fornitori di servizi finanziari sia la causa di numerosi problemi dei servizi finanziari, per cui deve essere vietata. Si fanno pure valere considerazioni di equivalenza in relazione alla normativa europea concernente le rimunerazioni corrisposte da terzi (ad es. Uni-BE Bankrecht).
I partecipanti che sostengono una limitazione della regolamentazione proposta, si fondano, da un lato, sull’attuale giurisprudenza del Tribunale federale (in particolare economiesuisse, SwissBanking, UBS) e, dall’altro lato, affermano che, per motivi di sicurezza giuridica, la prescrizione debba essere circoscritta ai pagamenti (ad es. SwissBanking, banche cantonali). Inoltre,