Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/69: Modifica delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito · 67 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 2Fedlex · Rapporto esplicativo
Compendio
L'ulteriore sviluppo dell'esercito impone l'adeguamento di alcune basi legali.1 Le relative basi concettuali sono state presentate nel 2010 dal Consiglio federale nel Rapporto sulla politica di sicurezza2 e nel Rapporto sull'esercito3. Esse vengono concretizzate nel presente documento. L'attuazione delle misure proposte è prevista per gli anni 2016 a 2020.
I compiti dell'esercito (capitolo 2) sono immutati. Nell’ambito della difesa, l'esercito si limiterà al mantenimento della competenza di difesa. Nel prossimo futuro la priorità sarà data all'appoggio a favore delle autorità civili (aiuto militare in caso di catastrofe, impieghi di sicurezza e salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo). Le capacità in materia di promovimento della pace saranno incrementate sotto il profilo qualitativo. Per ciascuno dei tre compiti occorreranno delle basi dottrinali (capitolo 3).
Il profilo prestazionale dell'esercito (capitolo 4) viene concretizzato. Esso distingue tra prestazioni per impieghi non prevedibili (per es. catastrofi, minacce terroristiche), per impieghi prevedibili (per es. protezione di conferenze) e prestazioni da fornire in permanenza (per es. salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo). La prontezza dell'esercito sarà di principio migliorata (capitolo 4.2). Al riguardo saranno designate formazioni di milizia in stato di prontezza elevata. Per motivi inerenti alla logistica, occorrerà continuare a distinguere tra mezzi che possono essere impiegati immediatamente e mezzi che possono essere impiegati soltanto dopo giorni o settimane.
La nuova struttura dell'esercito (capitolo 5) mira per quanto possibile a una chiara separazione tra gli ambiti dell'istruzione, dell'impiego e del supporto. L'istruzione sarà diretta integralmente e l'impiego dei militari di professione sarà meglio gestito; al riguardo sarà istituita la funzione di capo Istruzione. Nell'ambito dell'impiego, le Forze aeree e le Forze terrestri saranno raggruppate. Rimarranno direttamente subordinate al capo dell'esercito la Base logistica dell'esercito (BLEs) e la Base d'aiuto alla condotta dell'esercito (BAC).
Il modello d'istruzione (capitolo 6) consentirà ai quadri di milizia di acquisire più esperienza pratica in materia d'istruzione. Di conseguenza, il pagamento dei gradi avverrà di nuovo durante un'intera scuola reclute. Saranno organizzate due scuole reclute l'anno (finora: 3). I corsi di ripetizione dureranno soltanto 13 giorni; ogni soldato dovrà prestare sei corsi di ripetizione e, complessivamente, 225 giorni di servizio (finora: 260). L'economia potrà quindi approfittare del fatto che le assenze dei collaboratori saranno più brevi, che il numero dei giorni di servizio diminuirà e che i quadri saranno meglio qualificati.
L'effettivo regolamentare dell'esercito sarà ridotto a 100 000 militari (capitolo 7). Allo scopo di poter disporre di un numero sufficiente di militari per l'istruzione e l'impiego, l'effettivo reale delle formazioni sarà di 1,4 volte il rispettivo effettivo regolamentare. La gestione degli effettivi sarà migliorata. I limiti d'età fissi per la
1 Legge militare (RS 510.10); ordinanza dell'Assemblea federale sull'amministrazione dell'esercito (RS 510.30); legge federale sui sistemi d'informazione militari (RS 510.91); ordinanza dell'Assemblea federale sull'organizzazione dell'esercito (RS 513.1)
2 FF 2010 4511
3 FF 2010 7855