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Consultazione 2013/69: Modifica delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito · 10 pagine

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Legge federale sui sistemi d’informazione militari (LSIM)

Modifica del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del ...1,

decreta:

I

La legge federale del 3 ottobre 20082 sui sistemi d’informazione militari è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

Negli articoli 12, 15, 16 capoversi 3 e 4, 18, 21, 22 capoversi 1–3, 51, 66, 69, 70, 162 nonché 165 l’espressione «Stato maggiore di condotta dell’esercito» è sostituita con «Aggruppamento Difesa».

Negli articoli 42–46 l’espressione «FAI-PIS» è sostituita con «banca dati FAI».

Negli articoli 48, 84, 102, 103, 106, 114 e 118 capoverso 1 l’espressione «Forze terrestri» è sostituita con «Aggruppamento Difesa».

Negli articoli 84, 87 e 88 l’espressione «Mil Office» è sostituita con «MIL Office». Negli articoli 108, 109 e 112 l’espressione «Forze aeree» è sostituita con «Aggruppamento Difesa».

Negli articoli 132, 135, 136 capoverso 1, 138, 141, 142 capoverso 1, 174, 177 e 178 l’espressione «Base logistica dell’esercito» è sostituita con «Aggruppamento Difesa».

Occorre per altro provvedere alle modifiche grammaticali connesse alla sostituzione di tali espressioni.

Art. 2a (nuovo) Trattamento di dati biometrici

1Per l’accesso a impianti degni di protezione nonché per l’accesso a sistemi d’informazione e a infrastrutture elettroniche mobili e fisse per mezzo dei quali sono trattati dati personali degni di particolare protezione o informazioni classificate

1FF 2013 ...

2 RS 510.91

2012–2075