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Consultazione 2013/69: Modifica delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito · 18 pagine

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Legge federale sull’esercito e sull’amministrazione militare (Legge militare, LM)

Modifica del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del ...1,

decreta:

I

La militare del 3 febbraio 19952 è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 40 capoverso 2, 54 capoverso 1, 58 capoverso 2 e 60 capoverso 1 della Costituzione federale3;

visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 settembre 19934,

Titolo prima dell’art. 1

Titolo primo: Compiti dell’esercito

Art. 1

1L’esercito ha i compiti seguenti:

a. serve a prevenire la guerra e contribuisce a preservare la pace;

b. difende il Paese e ne protegge la popolazione;

c. appoggia le autorità civili nel far fronte a gravi minacce per la sicurezza interna e ad altre situazioni straordinarie;

d. salvaguarda la sovranità sullo spazio aereo svizzero;

e. fornisce contributi per il promovimento della pace in ambito internazionale.

2Può inoltre essere impiegato per i compiti seguenti:

a. appoggio a favore di autorità civili in Svizzera:

1FF 2013 ...

2 RS 510.10

3 RS 101

4 FF 1993 IV 1 2012–0254