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Consultazione 2013/69: Modifica delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito · 18 pagine
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Legge federale sull’esercito e sull’amministrazione militare (Legge militare, LM)
Modifica del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...1,
decreta:
I
La militare del 3 febbraio 19952 è modificata come segue:
Ingresso
visti gli articoli 40 capoverso 2, 54 capoverso 1, 58 capoverso 2 e 60 capoverso 1 della Costituzione federale3;
visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 settembre 19934,
Titolo prima dell’art. 1
Titolo primo: Compiti dell’esercito
Art. 1
1L’esercito ha i compiti seguenti:
a. serve a prevenire la guerra e contribuisce a preservare la pace;
b. difende il Paese e ne protegge la popolazione;
c. appoggia le autorità civili nel far fronte a gravi minacce per la sicurezza interna e ad altre situazioni straordinarie;
d. salvaguarda la sovranità sullo spazio aereo svizzero;
e. fornisce contributi per il promovimento della pace in ambito internazionale.
2Può inoltre essere impiegato per i compiti seguenti:
a. appoggio a favore di autorità civili in Svizzera:
1FF 2013 ...
2 RS 510.10
3 RS 101
4 FF 1993 IV 1 2012–0254