Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/76: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo. Ristrutturazione del settore dell'asilo · 58 pagine

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5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità e legalità

L’avamprogetto di modifica della LAsi si fonda sull’articolo 121 capoverso 1 Cost. (competenza legislativa della Confederazione in materia di concessione dell’asilo, nonché di dimora e domicilio degli stranieri). L’avamprogetto è compatibile con la Costituzione.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

L’obiettivo è accelerare la procedura d’asilo, tra l’altro creando centri di procedura della Confederazione e adeguando i termini di ricorso e la protezione giuridica per i richiedenti l’asilo. La riduzione dei termini di ricorso dagli attuali trenta giorni a nove nella procedura celere è necessaria ai fini dell’auspicato acceleramento della procedura d’asilo. Come precedentemente menzionato, continua a essere garantita una protezione giuridica sufficiente. In tal modo è possibile adempiere alle prescrizioni della CEDU, del Patto ONU II e di altri accordi internazionali che presuppongono una procedura equa. La proposta riduzione dei termini di ricorso è pertanto compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera.

5.3 Relazione con il diritto europeo

5.3.1 Sviluppi nel settore dell’asilo nell’UE

L’Unione europea ritiene possibile conseguire standard di protezione comuni nel quadro del previsto Sistema europeo comune di asilo soltanto mediante un’ulteriore armonizzazione delle prescrizioni legali dei singoli Stati nel settore in questione. Questo obiettivo richiede anche la modifica di atti normativi già emanati, tra cui da un lato le direttive sulle procedure d’asilo, sull’accoglienza, sulle qualifiche, nonché i regolamenti Dublino e EURODAC. Tutti gli atti normativi menzionati sono stati riveduti negli ultimi anni. Finora è stata adottata formalmente soltanto la direttiva sulle qualifiche23. Le altre due direttive e i due regolamenti summenzionati saranno presumibilmente adottati nell’estate 2013. Per la Svizzera sono vincolanti unicamente i regolamenti Dublino ed EURODAC, poiché sono associati alla collaborazione nell’ambito dell’accordo di Dublino. Nell’UE, inoltre, è stato di recente istituito l’Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (European Asylum Support Office, EASO), con l’obiettivo di sostenere gli Stati membri nell’adempimento degli impegni europei e internazionali nel settore dell’asilo e di potenziare in tal modo il sistema Dublino. L’EASO assume pertanto compiti essenziali in vista della strutturazione concreta del Sistema europeo comune di asilo e svolgerà un ruolo importante nell’ambito del meccanismo di prevenzione migratoria menzionato in precedenza. La Svizzera intende dunque partecipare all’EASO.

5.3.2 Compatibilità della legislazione svizzera con il diritto europeo

L’obiettivo e lo scopo delle presenti proposte di modifica della legge sull’asilo coincidono fondamentalmente con quelli delle corrispondenti proposte della Commissione europea sulla nuova versione della direttiva sulla procedura d’asilo24. Quest’ultima è incentrata su procedure celeri, eque ed efficienti, così come

23 La direttiva per il riconoscimento quale rifugiato è stata accolta il 24 novembre 2011. Gli Stati membri dell’UE hanno tempo fino al 21 dicembre 2013 per attuarla.

24 Amended proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on common procedures for granting and withdrawing international protection status (Recast), 22. marzo 2013; Doc. 7695/13 LIMITE ASILE 10 CODEC 629.