Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/76: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo. Ristrutturazione del settore dell'asilo · 58 pagine
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- Grazie alla riduzione dei richiedenti l’asilo attribuiti ai Cantoni e dei tempi di
soggiorno nei Cantoni, anche nella procedura ampliata, diminuiranno pure i costi dell’aiuto e dell’assistenza sociali e dunque pure gli importi forfetari globali versati dalla Confederazione. Ciò vale anche per i costi amministrativi e le somme forfetarie per il soccorso d’emergenza.
- Grazie alla rapidità delle procedure, si ridurrà il numero delle persone che
saranno accolte temporaneamente poiché l’esecuzione dell’allontanamento non è ragionevolmente esigibile. La Confederazione rimborsa ai Cantoni i costi dell’aiuto sociale per al massimo sette anni dall’entrata in Svizzera della persona accolta temporaneamente. Pertanto, anche questi costi (importi forfetari complessivi) saranno minori.
- Secondo l’esperienza, a lungo termine l’acceleramento delle procedure genere-
rà una diminuzione delle domande d’asilo infondate. Il fatto che durante una procedura d’asilo breve la situazione non cambia radicalmente rende inoltre più difficile motivare rimedi giuridici straordinari.
4.1.5 Ripercussioni per i Cantoni
- Innanzitutto va rilevato che, soprattutto nel settore dell’alloggio, avrà luogo un
trasferimento delle spese dai Cantoni alla Confederazione, per cui i Cantoni saranno sensibilmente sgravati in questo ambito.
- La rapida conclusione della maggior parte delle procedure nei centri della
Confederazione riduce inoltre il numero delle persone attribuite ai Cantoni e abbrevia il soggiorno nei centri cantonali nel quadro della procedura ampliata. In tal modo i Cantoni e i Comuni possono essere sgravati nei settori dell’alloggio, dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione e della sicurezza. Nel quadro dei lavori di attuazione svolti in seno al pertinente gruppo di lavoro in collaborazione con i Cantoni, l’UFM calcolerà l’entità di tali sgravi.
- Le procedure rapide consentono pure di adottare per tempo misure
d’integrazione per le persone che soggiorneranno prevedibilmente a lungo in Svizzera, con un effetto positivo a lungo termine sui costi dell’aiuto sociale che gravano sui Cantoni e i Comuni.
4.1.6 Risultati e conclusioni
Dai modelli di calcolo per lo scenario di base di 24 000 domande, basati sul presupposto che 1000 posti letto possano essere messi a disposizione dai Cantoni, emerge:
- un fabbisogno d’investimenti fino a 282 milioni di franchi20;
- una durata d’ammortamento di 5,4 anni a partire dall’avvio dei lavori
d’edificazione dei CRP o di ristrutturazione dei centri cantonali21;
- risparmi stabili di 169 milioni all’anno22.
20 Per i centri della Confederazione si calcolano 100 000 franchi per posto letto, che comprendono i costi sia per i necessari posti di lavoro sia per le strutture di soggiorno (locali per le occupazioni, mense, camere per malati e d’isolamento, ecc.). Per l’adeguamento degli alloggi cantonali alla nuova destinazione sono preventivati 50 000 franchi per posto letto.
21 Con costi d’investimento di 282 milioni di franchi, costi supplementari d’esercizio e di personale di 179 milioni all’anno e riduzioni dei versamenti ai Cantoni fino a 349 milioni all’anno, i costi supplementari sono ammortizzati dopo 5,4 anni a partire dall’avvio dei lavori d’edificazione dei CRP. I risparmi iniziano già durante la fase d’attuazione.
22 I risparmi complessivi comprendono sia il maggiore fabbisogno per l’esercizio e il personale (n. 4.1.3) sia i risparmi nell’aiuto sociale (n. 4.1.4).