Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/78: Ordinanza contro le retribuzioni abusive · 47 pagine
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1 Situazione iniziale e nuova disposizione costituzionale*
Il 3 marzo 2013 il Popolo e i Cantoni hanno accettato a larga maggioranza1 l’iniziativa popolare «contro le retribuzioni abusive»2. L’articolo 95 della Costituzione3 (Cost) relativo all’attività economica privata è stato pertanto completato con un capoverso 34:
1
La Confederazione può emanare prescrizioni sull’esercizio dell’attività economica privata.
2
Provvede alla creazione di uno spazio economico svizzero non discriminante. Garantisce alle persone con formazione accademica o titolari di un diploma federale, cantonale o riconosciuto da un Cantone la possibilità di esercitare la professione in tutta la Svizzera.
3
Per tutelare l’economia, la proprietà privata e gli azionisti e per garantire una conduzione sostenibile delle imprese, la legge disciplina le società anonime svizzere quotate in borsa in Svizzera o all’estero secondo i seguenti principi:
a. l’assemblea generale vota annualmente l’importo globale delle retribuzioni (prestazioni in denaro e valore delle prestazioni in natura) del consiglio di amministrazione, della direzione e dell’organo consultivo. Elegge annualmente il presidente del consiglio di amministrazione, i singoli membri del consiglio di amministrazione e del comitato di retribuzione (Compensation Committee) e il rappresentante indipendente degli aventi diritto di voto. Le casse pensioni votano nell’interesse dei loro assicurati e rendono pubblico il loro voto. Gli azionisti possono votare elettronicamente a distanza; la rappresentanza del diritto di voto da parte degli organi e per i titoli in deposito è vietata;
b. i membri dei vari organi non ricevono liquidazioni, altre indennità, retribuzioni anticipate, premi per acquisizioni e vendite di ditte e contratti supplementari di consulenza o di lavoro da parte di società del gruppo. La direzione della società non può essere delegata a una persona giuridica;
c. gli statuti disciplinano l’ammontare dei crediti, dei prestiti e delle rendite ai membri degli organi, il piano economico, il piano di partecipazione e il numero di mandati esterni di questi ultimi,
nonché la durata dei contratti di lavoro dei membri di direzione;
d. l’infrazione delle disposizioni di cui alle lettere a–c è punita con la pena detentiva fino a tre anni e con la pena pecuniaria fino a sei retribuzioni annuali.
L’articolo 197 Cost. concernente le disposizioni transitorie della Costituzione federale comprende ora il seguente numero 10:
Entro un anno dall’accettazione dell’articolo 95 capoverso 3 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione necessarie, che rimangono valide fino
all’entrata in vigore delle disposizioni legali.
Dopo un anno al massimo dalla votazione popolare, il Consiglio federale deve pertanto ema-
* Ndt. nel presente rapporto e nella relativa ordinanza fa stato la terminologia del Codice delle obbligazioni. 1
http://www.admin.ch/ch/i//pore/va//20130303/index.html (68 percento di consensi del Popolo; consenso unanime dei Cantoni).
2
Messaggio del 5 dic. 2008 concernente l’iniziativa popolare «contro le retribuzioni abusive» e la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima), FF 2009 265 segg. (08.080); Spiegazioni del Consiglio federale sulla votazione popolare del 3 mar. 2013.
3
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101)
4
RU 2013 1303 seg.