Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/78: Ordinanza contro le retribuzioni abusive · 47 pagine
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nare un’ordinanza per attuare l’articolo 95 capoverso 3 Cost. L’Ufficio federale di giustizia (UFG) è stato incaricato di pianificare i lavori di attuazione affinché l’Esecutivo possa mettere in vigore l’ordinanza già il 1° gennaio 20145. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) intende attuare l’articolo 95 capoverso 3 Cost. attenendosi strettamente e per quanto possibile fedelmente al suo testo. Nel contempo, il DFGP si adopera per garantire la praticabilità, la coerenza contenutistica e la comprensibilità della futura ordinanza.
Poiché il Popolo e i Cantoni hanno accolto l’iniziativa popolare, il relativo controprogetto indiretto del Parlamento6, che riprendeva solo parzialmente le disposizioni dell’articolo 95 capoverso 3 Cost. proponendo in particolare soluzioni più flessibili7, è rimasto privo di oggetto.
Nella seduta del 25 aprile 2013, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha proposto al Consiglio nazionale, con 22 voti a favore nessuno contrario e un astenuto, di rinviare il progetto di revisione del diritto della società anonima (progetto 1 dell’oggetto 08.011) al Consiglio federale con l’incarico di rielaborarlo tenendo conto delle nuove disposizioni costituzionali introdotte in seguito all'accettazione dell'iniziativa popolare. La Commissione ritiene importante effettuare celermente queste modifiche affinché l’articolo 95 capoverso 3 Cost. possa essere attuato il più rapidamente possibile mediante una legge formale8.
2 Struttura, suddivisione e caratteristiche dell’ordinanza
2.1 Struttura
Il DFGP intende attuare tutte le disposizioni dell’articolo 95 capoverso 3 Cost. in un’unica ordinanza, ossia nella nuova ordinanza contro le retribuzioni abusive (ORAbu), che dunque non si limita al diritto della società anonima, ma contiene anche norme sugli istituti di previdenza e disposizioni penali. Questo approccio permette di sottoporre ai destinatari un solo testo normativo, nuovo e consolidato. Inoltre, con l’entrata in vigore delle disposizioni legali formali del Parlamento, dovrà essere abrogata un’unica ordinanza, il che assicura chiarezza giuridica e quindi certezza del diritto.
Il Codice delle obbligazioni (CO)9, la legge federale del 25 giugno 198210 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) e il Codice penale (CP)11 non
5 Comunicato stampa del Consiglio federale del 26 mar. 2013. 6 Progetto 1 dell’oggetto 10.443. Cfr. Rapporto del 25 ott. 2010 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati sull’iniziativa parlamentare Controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «contro le retribuzioni abusive», FF 2010 7281 segg.; Parere del 17 nov. 2010 del Consiglio federale sul rapporto del
25 ott. 2010 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati sull’iniziativa parlamentare Controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «contro le retribuzioni abusive», FF 2010 7351 segg. 7 Comunicato stampa del Consiglio federale del 18 dic. 2012. 8 Comunicato stampa della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 26 apr. 2013. 9 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni, CO, RS 220). 10 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP, RS 831.40). 11 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937(CP, RS 311.0).