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Consultazione 2013/78: Ordinanza contro le retribuzioni abusive · 10 pagine

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Ordinanza contro le retribuzioni abusive (ORAbu)

Avamprogetto

[del 22 novembre 2013]

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 95 capoverso 3 e 197 numero 10 della Costituzione federale1,

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Sezione 1: Campo d’applicazione

Art. 1

1 Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle società anonime secondo gli articoli 620-763 del Codice delle obbligazioni2 (CO) le cui azioni sono quotate in borsa in Svizzera o all’estero (società).

2 Esse prevalgono sulle disposizioni contrarie del CO.

Sezione 2: Assemblea generale

(art. 698 cpv. 2 CO)

Art. 2

All’assemblea generale spettano i poteri intrasmissibili seguenti:

1. l’elezione del presidente del consiglio d’amministrazione ed eventualmente dei suoi sostituti;

2. l’elezione dei membri del comitato di retribuzione;

3. l’elezione di uno o più rappresentanti indipendenti;

4. l’approvazione delle retribuzioni del consiglio d’amministrazione, delle persone cui il consiglio d’amministrazione ha delegato in tutto o in parte la gestione della società (direzione) e del consiglio consultivo.

1 RS 101

2 RS 220