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Consultazione 2013/78: Ordinanza contro le retribuzioni abusive · 10 pagine
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Ordinanza contro le retribuzioni abusive (ORAbu)
Avamprogetto
[del 22 novembre 2013]
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 95 capoverso 3 e 197 numero 10 della Costituzione federale1,
ordina:
Sezione 1: Campo d’applicazione
Art. 1
1 Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle società anonime secondo gli articoli 620-763 del Codice delle obbligazioni2 (CO) le cui azioni sono quotate in borsa in Svizzera o all’estero (società).
2 Esse prevalgono sulle disposizioni contrarie del CO.
Sezione 2: Assemblea generale
(art. 698 cpv. 2 CO)
Art. 2
All’assemblea generale spettano i poteri intrasmissibili seguenti:
1. l’elezione del presidente del consiglio d’amministrazione ed eventualmente dei suoi sostituti;
2. l’elezione dei membri del comitato di retribuzione;
3. l’elezione di uno o più rappresentanti indipendenti;
4. l’approvazione delle retribuzioni del consiglio d’amministrazione, delle persone cui il consiglio d’amministrazione ha delegato in tutto o in parte la gestione della società (direzione) e del consiglio consultivo.
1 RS 101
2 RS 220