Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/78: Ordinanza contro le retribuzioni abusive · 47 pagine

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cietà si assicura che gli azionisti possano dare istruzioni e procure al rappresentante indipendente anche per via elettronica.

• Sezione 6: Disposizioni statutarie

Lo statuto deve contenere determinate indicazioni sulle attività e le condizioni d’impiego degli organi, nonché sulle retribuzioni e il meccanismo di approvazione.

• Sezione 7: Relazione sulle retribuzioni

Il consiglio d’amministrazione allestisce annualmente una relazione scritta sulle retribuzioni nella quale rende note le retribuzioni dei membri degli organi.

• Sezione 8: Approvazione dell’assemblea generale

L’assemblea generale approva in anticipo la retribuzione fissa e, una volta concluso l’esercizio, la retribuzione variabile corrisposte ai membri del consiglio di amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo. Non sono approvate le singole retribuzioni dei membri di tali organi, bensì sempre l’importo totale. A determinate condizioni lo statuto può prevedere un meccanismo di approvazione diverso.

• Sezione 9: Retribuzioni vietate

Le indennità di partenza, le retribuzioni anticipate e le provvigioni per l’assunzione o il trasferimento di imprese o parti d’impresa sono vietate. Le retribuzioni per attività supplementari all’interno del gruppo sono ammesse se sono rese pubbliche nella relazione sulle retribuzioni e sono approvate dall’assemblea generale.

• Sezione 10: Obbligo di voto e di trasparenza degli istituti di previdenza

Gli istituti di previdenza devono esercitare i propri diritti di voto connessi con azioni quotate in borsa e lo devono fare nell’interesse degli assicurati cui riferiscono sul modo in cui hanno votato.

• Sezione 11: Disposizioni penali

Le violazioni delle disposizioni imperative dell’ordinanza sono penalmente perseguite.

• Sezione 12: Disposizioni transitorie

L’ordinanza sarà applicata in modo scaglionato.

• Sezione 13: Entrata in vigore

L’ordinanza deve entrare in vigore il 1° gennaio 2014.

3 Commenti alle singole disposizioni

3.1 Campo d’applicazione (art. 1)

L’articolo 1 capoverso 1 definisce il campo d’applicazione dell’ordinanza contro le retribuzioni abusive. Il testo normativo riguarda direttamente o indirettamente società anonime,

• rette dal diritto svizzero della società anonima (art. 620 – 763 CO)

• le cui azioni sono quotate in borsa in Svizzera o all’estero.

Anche qui, come nella frase introduttiva dell’articolo 95 capoverso 3 Cost., non si riprende la