Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/78: Ordinanza contro le retribuzioni abusive · 47 pagine
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cietà si assicura che gli azionisti possano dare istruzioni e procure al rappresentante indipendente anche per via elettronica.
• Sezione 6: Disposizioni statutarie
Lo statuto deve contenere determinate indicazioni sulle attività e le condizioni d’impiego degli organi, nonché sulle retribuzioni e il meccanismo di approvazione.
• Sezione 7: Relazione sulle retribuzioni
Il consiglio d’amministrazione allestisce annualmente una relazione scritta sulle retribuzioni nella quale rende note le retribuzioni dei membri degli organi.
• Sezione 8: Approvazione dell’assemblea generale
L’assemblea generale approva in anticipo la retribuzione fissa e, una volta concluso l’esercizio, la retribuzione variabile corrisposte ai membri del consiglio di amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo. Non sono approvate le singole retribuzioni dei membri di tali organi, bensì sempre l’importo totale. A determinate condizioni lo statuto può prevedere un meccanismo di approvazione diverso.
• Sezione 9: Retribuzioni vietate
Le indennità di partenza, le retribuzioni anticipate e le provvigioni per l’assunzione o il trasferimento di imprese o parti d’impresa sono vietate. Le retribuzioni per attività supplementari all’interno del gruppo sono ammesse se sono rese pubbliche nella relazione sulle retribuzioni e sono approvate dall’assemblea generale.
• Sezione 10: Obbligo di voto e di trasparenza degli istituti di previdenza
Gli istituti di previdenza devono esercitare i propri diritti di voto connessi con azioni quotate in borsa e lo devono fare nell’interesse degli assicurati cui riferiscono sul modo in cui hanno votato.
• Sezione 11: Disposizioni penali
Le violazioni delle disposizioni imperative dell’ordinanza sono penalmente perseguite.
• Sezione 12: Disposizioni transitorie
L’ordinanza sarà applicata in modo scaglionato.
• Sezione 13: Entrata in vigore
L’ordinanza deve entrare in vigore il 1° gennaio 2014.
3 Commenti alle singole disposizioni
3.1 Campo d’applicazione (art. 1)
L’articolo 1 capoverso 1 definisce il campo d’applicazione dell’ordinanza contro le retribuzioni abusive. Il testo normativo riguarda direttamente o indirettamente società anonime,
• rette dal diritto svizzero della società anonima (art. 620 – 763 CO)
• le cui azioni sono quotate in borsa in Svizzera o all’estero.
Anche qui, come nella frase introduttiva dell’articolo 95 capoverso 3 Cost., non si riprende la