Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/88: Modifica della legge federale sull'imposizione del tabacco (Legge sull'imposizione del tabacco, LImT) · 17 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

bile dal 1° aprile 2013 in virtù della modifica del 14 novembre 2012 della presente legge, al 67 per cento dell’aliquota d’imposta sul tabacco specifica per le sigarette; gli aumenti avvengono contemporaneamente a quelli previsti dall’articolo 11 capoverso 2 lettera a;

− SOTA fa presente che è sufficiente aumentare la competenza del 50 per cento. In tal mo-

do si possono evitare oscillazioni eccessive nella vendita di sigarette. Un notevole calo delle vendite comporterebbe, infatti, una diminuzione del contributo a SOTA. Di conseguenza non sarebbe più possibile supportare nel modo desiderato i coltivatori di tabacco indigeni.

− CH-TH, SRF e VSIG sottolineano il fatto che l’aumento di competenza non deve rappre-

sentare in pratica un assegno in bianco per il Consiglio federale e che il Parlamento deve comunque avere il diritto di essere consultato. L’imposta sul tabacco con carattere fiscale (AVS) non può essere utilizzata a piacimento dal Consiglio federale una volta a scopo fiscale e un’altra a scopo di politica sanitaria. Inoltre, SRF aggiunge che dal punto di vista dei consumatori i prezzi aumentati in modo artificiale non sono sociali.

− PS vede la necessità di aumentare le aliquote d’imposta solo se i Paesi limitrofi innalzano

i loro prezzi sulle sigarette, che sono in parte molto più bassi. In tal caso le maggiori entrate dovrebbero comportare un contributo federale maggiore in favore dell’AVS. In passato le maggiori entrate hanno comportato un contributo minore con i fondi generali della Confederazione. Di conseguenza PS propone il seguente testo per l’articolo 11 LImT:

4Le maggiori entrate provenienti dall’imposta sul tabacco vengono utilizzate direttamente per aumentare il contributo della Confederazione all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità nonché alle prestazioni complementari di tale assicurazione.

− Ai fini di una prevenzione efficace del tabagismo, CIPRETG e CFPT propongono di com-

pletare il testo dell’articolo 11 LImT con due capoversi supplementari:

2bisL’aliquota d’imposta su sigarette e tabacco trinciato fine ammonta ad almeno il 60 per cento del prezzo di vendita al minuto.

2terOgni aumento dell’imposta sul tabacco su sigarette e tabacco trinciato fine deve comportare un aumento del prezzo di vendita al minuto almeno del 10 per cento.

Inoltre, il capoverso 2 dell’articolo 11 LImT deve essere completato in modo che uno degli obiettivi dell’imposizione sul tabacco sia la prevenzione efficace contro il consumo di tabacco nocivo alla salute.

− JU e ST rammentano che la coltivazione di tabacco ha una lunga tradizione nel Canton

Giura e in Svizzera e che per molti (produttori di attrezzi, coltivatori di tabacco, imprese che effettuano la lavorazione) rappresenta un’importante fonte di entrata. Circa il quattro per cento del tabacco lavorato in Svizzera proviene dalla coltivazione indigena. È quindi importante che le condizioni quadro per il tabacco svizzero siano coerenti con quelle del tabacco estero.

− JU fa presente che prossimamente il Cantone pubblicherà il proprio piano di lotta contro la

dipendenza e un programma in materia di tabacco. Quest’ultimo è finanziato al 50 per cento dal Cantone e al 50 per cento dal fondo di prevenzione del tabagismo dell’Ufficio federale della sanità pubblica. L’aumento dell’imposta sul tabacco intensifica gli sforzi e da un segnale positivo a favore della prevenzione e della promozione della salute. Esso garantisce inoltre l’esistenza a lungo termine di questi programmi.

− TI evidenzia il fatto che la pubblicità delle sigarette elettroniche si diffonde molto veloce-

mente sul territorio cantonale. Questo tipo di sigaretta viene pubblicizzato come innocuo.