Avamprogetto (LF)

Consultazione 2013/9: Accordo di cooperazione tra gli Stati Uniti d'America e la Svizzera per l'applicazione agevolata della normativa FATCA e avamprogetto di legge federale sull'attuazione di tale Accordo · 7 pagine

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Legge FATCA

a. gli istituti finanziari di cui all’allegato II sezione II lettera A.2 e sezione II lettera C dell’Accordo FATCA adempiono gli obblighi in relazione ai conti da loro gestiti soltanto nel caso in cui non è garantito che un altro istituto finanziario rispetti tali obblighi; e

b. gli istituti finanziari elencati nell’allegato II sezione II lettera A.1 dell’Accordo FATCA adempiono gli obblighi in relazione ai conti da loro gestiti detenuti da persone o imprese non residenti in Svizzera.

3 Nel caso di conti o prodotti di istituzioni secondo l’allegato II sezione I o conti e prodotti secondo l’allegato II sezione III dell’Accordo FATCA, gli obblighi di cui al capoverso 2 si limitano a stabilire l’esclusione di questi conti o prodotti dal campo di applicazione della normativa FATCA.

Sezione 3: Obblighi d’identificazione e di notifica

Art. 5 Identificazione

Nel quadro del loro obbligo di notifica (art. 3 dell’Accordo FATCA), gli istituti finanziari identificano i conti USA da loro gestiti conformemente all’allegato I dell’Accordo FATCA.

Art. 6 Prova di non essere un soggetto statunitense

1 Nell’ambito della richiesta di consenso per la notifica dei dati concernenti il conto di cui all’articolo 3 paragrafo 1 lettera b dell’Accordo FATCA, il titolare del conto può esigere dall’istituto finanziario svizzero notificante una copia dei documenti che sono serviti per qualificarlo come soggetto statunitense e far valere nei confronti dell’istituto finanziario di non essere un soggetto statunitense.

2 Se le necessarie prove presentate conformemente all’allegato I dell’Accordo FATCA lo confermano, l’istituto finanziario svizzero notificante lo annota nei documenti relativi al conto e ne informa il titolare del conto.

Art. 7 Apertura di un nuovo conto o sottoscrizione di un nuovo

impegno

1 Un istituto finanziario svizzero notificante apre un nuovo conto statunitense soltanto se il titolare dà il consenso alla notifica all’IRS dei dati concernenti il conto e se comunica all’istituto finanziario il codice fiscale (TIN) statunitense.

2 L’istituto finanziario svizzero notificante apre un nuovo conto per un istituto finanziario non partecipante o sottoscrive un impegno nei confron-