Avamprogetto (LF)
Consultazione 2013/9: Accordo di cooperazione tra gli Stati Uniti d'America e la Svizzera per l'applicazione agevolata della normativa FATCA e avamprogetto di legge federale sull'attuazione di tale Accordo · 7 pagine
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Legge FATCA
Art. 17 Omissione degli obblighi di documentazione
È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque omette di richiedere al titolare del conto statunitense o all’istituto finanziario non partecipante il consenso alla notifica dei dati concernenti il conto.
Art. 18 Inosservanza di prescrizioni d’ordine
È punito con la multa sino a 5000 franchi, sempre che non sussista un reato punibile con una pena più grave, chiunque, intenzionalmente o per negligenza:
a. viola l’Accordo FATCA, la presente legge, le disposizioni esecutive o le istruzioni generali;
b. contravviene a una decisione notificatagli sotto la comminatoria del presente articolo.
Art. 19 Procedura e amministrazione interessata
1 In caso di reati secondo la presente legge si applica la legge federale del 22 marzo 19748 sul diritto penale amministrativo.
2 L’AFC è l’autorità di perseguimento e di giudizio.
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 20 Disposizioni d’esecuzione
Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
Art. 21 Disposizione transitoria concernente gli obblighi di notifi-
ca per il 2015
1 Le notifiche di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera a avvengono la prima volta il 31 marzo 2015. Vanno comunicati il nome, l’indirizzo, il TIN statunitense, la situazione del conto al 31 dicembre 2013 e la notifica completa relativa al 2014.
2 Le notifiche di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera b avvengono per la prima volta il 31 gennaio 2015 per gli anni 2013 e 2014.
Art. 22 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.