Avamprogetto (Accordo it)
Consultazione 2013/9: Accordo di cooperazione tra gli Stati Uniti d'America e la Svizzera per l'applicazione agevolata della normativa FATCA e avamprogetto di legge federale sull'attuazione di tale Accordo · 30 pagine
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VERSIONE PROVVISORIA Accordo di cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA
Considerato che la Svizzera e gli Stati Uniti d’America («Stati Uniti») (le «Parti» del presente Accordo),
cercano di intensificare le relazioni tra loro esistenti nell’ambito della reciproca assistenza in materia fiscale e desiderano concludere un Accordo per migliorare la loro cooperazione nella lotta all’evasione fiscale
internazionale;
considerato che l’articolo 26 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata a Washington il 2 ottobre 1996 (di seguito denominata «Convenzione») autorizza lo scambio d’informazioni necessarie per applicare le disposizioni della Convenzione o per prevenire truffe e delitti analoghi che hanno per oggetto un’imposta che rientra nel campo d’applicazione della Convenzione;
considerato che il 23 settembre 2009 è stato firmato a Washington il Protocollo di modifica dell'Accordo («Protocollo»), che contiene una disposizione concernente lo scambio d'informazioni a fini fiscali;
considerato che gli Stati Uniti hanno adottato disposizioni comunemente indicate come Foreign Account Tax Compliance Act («FATCA»), che introducono un regime di notifica per gli istituti finanziari in relazione a determinati conti;
considerato che la Svizzera, auspicando di contribuire a porre una base solida per migliorare la
cooperazione con gli Stati Uniti in materia fiscale, sostiene l’applicazione della normativa FACTA;
considerato che la normativa FATCA ha sollevato una serie di questioni, tra cui che gli istituti finanziari svizzeri potrebbero non essere in grado di conformarsi a determinati aspetti della normativa FATCA a causa di ostacoli giuridici interni;
considerato che la cooperazione intergovernativa per agevolare l’applicazione della normativa FATCA
consentirebbe di affrontare tali questioni e ridurrebbe gli oneri per gli istituti finanziari svizzeri;
considerato che le Parti desiderano concludere un accordo di cooperazione per l’applicazione agevolata della normativa FATCA, basato sulla notifica diretta da parte degli istituti finanziari all’autorità fiscale
statunitense («IRS»), integrato da uno scambio d’informazioni su richiesta conformemente alla Convenzione nella versione modificata dal Protocollo;
le Parti hanno convenuto quanto segue:
Parte A- Obiettivi e definizioni
Articolo 1 Obiettivi
Il presente Accordo ha come obiettivo di:
a. applicare la normativa FATCA a tutti gli istituti finanziari svizzeri,
b. garantire che tutte le informazioni necessarie riguardanti i conti statunitensi identificati siano
notificate all’IRS,
c. rimuovere gli ostacoli giuridici all’adempimento,
d. aumentare la certezza del diritto definendo quali istituti finanziari svizzeri sono soggetti
all’applicazione della normativa FATCA,