Avamprogetto (LF)

Consultazione 2013/9: Accordo di cooperazione tra gli Stati Uniti d'America e la Svizzera per l'applicazione agevolata della normativa FATCA e avamprogetto di legge federale sull'attuazione di tale Accordo · 7 pagine

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Legge FATCA

Sezione 5: Imposta alla fonte

Art. 14 Prelevamento

1 Se l’AFC non può trasmettere le informazioni sollecitate entro otto mesi dalla ricezione della domanda raggruppata, essa avvisa l’istituto finanziario notificante. L’AFC informa quanto prima l’istituto finanziario notificante della data di trasmissione delle informazioni.

2 L’istituto finanziario notificante preleva l’imposta alla fonte sui proventi accreditati sul conto secondo il diritto statunitense applicabile conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 dell’Accordo FATCA.

3 Le imposte alla fonte trattenute in un anno civile vengono trasmesse annualmente dall’istituto finanziario all’IRS conformemente al diritto statunitense applicabile.

Art. 15 Trasferimento

L’ammontare d’imposta prelevato sui pagamenti a favore di un conto è a carico del titolare del conto. Tale ammontare può essere addebitato sul conto.

Sezione 6: Disposizioni penali

Art. 16 Violazione degli obblighi

1 È punito con la multa sino a 250 000 franchi chiunque, intenzionalmente, viola:

a. l’obbligo di registrazione di cui all’articolo 3 paragrafo 1 lettera a dell’Accordo FATCA;

b. gli obblighi dell’accordo FFI di cui all’articolo 3 paragrafo 1 lettera a dell’Accordo FATCA;

c. gli obblighi d’identificazione di cui all’allegato I dell’Accordo FATCA;

d. gli obblighi di notifica di cui all’articolo 3 paragrafo 1 lettere b e c nonché articolo 3 paragrafo 2 dell’Accordo FATCA, oppure

e. l’obbligo di prelevamento dell’imposta alla fonte di cui all’articolo 7 paragrafo 2 dell’Accordo FATCA.

2 È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque agisce con negligenza.