Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/94: Passaggio dal sistema di promozione a un sistema di incentivazione / Varianti per un sistema di incentivazione nel settore dell'energia · 162 pagine

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A prima vista, le emissioni di CO2 non possono essere gravate cumulativamente sia dalla

TTPCP sia dalla (nuova) tassa sull’energia. Tuttavia, occorre relativizzare

quest’affermazione. Infatti, se la tassa sull’energia applicata ai carburanti è calcolata in fun-

zione delle emissioni di CO2, essa deve essere applicata (anche) al traffico pesante nella

misura in cui eccede i costi causati da quest’ultimo e indennizzati nel quadro della TTPCP.

L’aggravio in eccedenza della tassa sull’energia ha ovviamente uno scopo di incentivazione

anziché di aggravio dei costi.

L’articolo 85 Cost. non pone limiti a una tassa sul contenuto energetico dei carburanti

Il consumo energetico in sé non causa costi alla collettività e pertanto non è oggetto della

TTPCP. Inoltre, la tassa sull’energia ha un obiettivo di incentivazione e, diversamente dalla

TTPCP, non mira all’aggravio dei costi. Pertanto, per quanto la tassa sull’energia grava il

contenuto energetico, non vi è alcuna sovrapposizione con la TTPCP. Una tassa di questo

tipo deve quindi essere applicata anche al traffico pesante. L’articolo 85 Cost. non è toccato.

Una nuova tassa sul CO2 è compatibile con l’articolo 85 Cost. a condizione che la stessa esternalità non sia tassata due volte

In caso di tassazione delle emissioni di CO2 si applica l’articolo 85 Cost. Esistono due possi-

bilità di tenere conto di questo obbligo, anche se solo la prima risulta fattibile:

rinunciare a considerare i costi ambientali nell’articolo 7 LTTP – le potenziali lacune nei ricavi della TTPCP possono essere colmate con una destinazione parzialmente vincolata della nuova tassa sull’energia.

Si potrebbe modificare l’articolo 7 LTTP in modo da non prendere più in considerazione le esternalità ambientali al momento del calcolo del limite massimo, poiché sono coperte solo dalla tassa sul CO2. Una modifica in tal senso sarebbe compatibile con l’articolo 85 Cost. Questo comporterebbe una riduzione del limite massimo ai sensi dell’articolo 7 LTTP. Un’eventuale riduzione della TTPCP dipenderebbe dal margine tra le tasse prese in considerazione nell’articolo 7 LTTP e il limite massimo. Una riduzione della TTPCP si ripercuoterebbe sul finanziamento delle ferrovie e sui Cantoni (un terzo dei proventi netti è destinato ai Cantoni). Questo ammanco di ricavi, inauspicato sotto il profilo della politica dei trasporti, dovrebbe essere colmato. Esso dovrebbe pertanto essere compensato con una parte del gettito della tassa

sull’energia (destinazione parzialmente vincolata della nuova tassa sull’energia fissata nella legge)93. La condizione della neutralità di bilancio viene tuttavia violata. Secondo un calcolo approssimativo, nel 2009, anno in cui i costi ambientali erano stimati a 156 milioni di franchi, era ancora possibile aumentare tasse e imposte per un importo di 120 milioni di franchi prima di entrare in conflitto con l’articolo 7 LTTP. La riduzione della tassa sul traffico pesante sarebbe quindi relativamente esigua (36 mio. fr.). Poiché sono in corso revisioni, queste cifre devono tuttavia essere considerate con cautela (vedi sopra). Per poter escludere i costi ambientali senza ridurre la TTPCP sarebbe sufficiente che le revisioni in corso degli elementi diversi dai costi ambientali comportassero un aumento esiguo (inferiore all’1,5 %)94 del limite massimo fissato dall’articolo 7 LTTP;

93 Questa compensazione equivarrebbe in definitiva a una sostituzione parziale di una tassa per tonnellata*km (la TTPCP) con una parte di tassa sul carburante (la tassa sull’energia). Questa soluzione discriminerebbe alcune imprese di trasporto stradale rispetto ad altre (spesso straniere), che potrebbero riempire più facilmente i propri serbatoi all’estero. Affinché la compensazione risulti finanziariamente neutra, occorre prendere in considerazione l’impatto del turismo del pieno al momento dell’elaborazione della compensazione.

94 36 milioni di franchi / limite massimo = 1,4 % nel caso di un limite massimo di 2592 milioni di franchi.