Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/94: Passaggio dal sistema di promozione a un sistema di incentivazione / Varianti per un sistema di incentivazione nel settore dell'energia · 162 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 105Fedlex · Rapporto esplicativo
d’infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. I costi a carico della collettività comprendono il saldo dei costi e degli utili esterni di prestazioni del traffico pesante in favore dell’economia generale. Il calcolo dei costi e degli utili esterni del traffico pesante è effettuato periodicamente. Deve corrispondere al livello attuale delle conoscenze scientifiche». Alcuni esempi di costi esterni sono incidenti, inquinamento fonico, impatto dell’inquinamento atmosferico sulla salute, danni agli edifici, impatto ambientale, natura e paesaggio nonché ingorghi.
Dato che le emissioni di CO2 causano costi alla collettività, essi sono oggi integrati nella tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) nel quadro dei costi esterni (costi climatici). Si tratta ora di chiarire se una tassa sull’energia entrerebbe in conflitto con l’articolo 85 Cost. e l’articolo 7 LTTP. In caso affermativo, la possibilità di applicare una tassa sull’energia al traffico pesante sarebbe limitata. Per il 2009 il margine per una tassazione supplementare dei carburanti può essere stimato a 20 centesimi al litro88. Questo margine è lievemente inferiore alla tassa sull’energia applicata ai carburanti che ammonta al massimo a 29 centesimi al litro di benzina, presa in considerazione nella variante 2 (l’importo per il diesel sarebbe dello stesso ordine di grandezza)89. Il futuro importo del margine è caratterizzato da molte incertezze. Attualmente, ad esempio, sono oggetto di verifiche sia i costi esterni del traffico pesante sia la quota del traffico pesante sui costi diretti delle strade90. Sarà pertanto possibile pronunciarsi in modo più preciso sul valore del margine che in futuro sarà a disposizione per una tassa supplementare solo quando le incertezze menzionate saranno chiarite. In tale contesto occorrerà anche osservare che, per quanto riguarda lo sfruttamento di questo margine, la tassa sull’energia sarebbe in concorrenza con l’imposta sugli oli minerali91. Il Consiglio federale prevede peraltro un aumento del supplemento fiscale sugli oli minerali da 12 a 15 centesimi al litro92. L’effetto di incentivazione legato a un aumento dell’imposta sugli oli minerali è identico a quello che deriverebbe dall’introduzione di una tassa sull’energia dello stesso importo. Se si ricalcola l’aliquota della tassa sull’energia con il modello di Ecoplan tenendo conto di questo aumento dell’imposta sugli oli minerali, ne risulterebbe del resto un valore inferiore. Tuttavia l’impiego dei proventi è diverso per la tassa sull’energia e l’imposta sugli oli minerali.
9.1.2 L’articolo 85 Cost. lascia un ampio margine di manovra
Quale base di calcolo per la tassa sull’energia sono prese in considerazione le emissioni di CO2 o il contenuto energetico (o una combinazione dei due parametri).
88 Questo valore è stato calcolato nel modo seguente: nel 2009 i veicoli assoggettati alla tassa sul traffico pesante hanno consumato circa 600 milioni di litri di carburante. Secondo una ricapitolazione dell’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), esiste un margine di manovra di circa 120 milioni di franchi. Il margine è dunque di
120 milioni di franchi / 600 milioni di litri di carburante, ossia 20 centesimi al litro (da 75 a 95 ct./l).
89 Il consumo di un litro di diesel comporta maggiori emissioni di CO2 (2,66 kg CO2/l.) rispetto a un litro di benzina (2,33 kg CO2/l.). Fonte: http://www.bfe.admin.ch. Se i carburanti fossero tassati unicamente in funzione delle loro emissioni di CO2, la tassa sul diesel dovrebbe superare del 14% la tassa sulla benzina.
90 I nuovi calcoli effettuati sotto l’egida dell’ARE saranno disponibili nella primavera del 2014. Lo studio dell’UST concernente l’aggiornamento della stima della quota dei costi delle strade imputabili al traffico pesante sarà pubblicato al più presto alla fine del 2014.
91 Nella misura in cui un aumento del supplemento fiscale serve a finanziare nuove infrastrutture utili anche al traffico pesante, questo aumento potrebbe tuttavia determinare un innalzamento del limite massimo secondo l’articolo 7 LTTP.
92 Vedi comunicato stampa del 26 giugno 2013: http://www.uvek.admin.ch/dokumentation/00474/00492/index.html?lang=de&msg-id=49444.