Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/94: Passaggio dal sistema di promozione a un sistema di incentivazione / Varianti per un sistema di incentivazione nel settore dell'energia · 162 pagine

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9 Ripercussioni su altre tasse

Il presente capitolo esamina l’approccio alla gestione dei conflitti tra la tassa sull’energia e alcune altre tasse o imposte. La prima interazione riguarda la legislazione sull’imposizione del traffico pesante (n. 9.1). Occorre porsi la questione se questa legislazione limita

un’imposizione del traffico pesante o addirittura indirettamente del traffico motorizzato. La seconda interazione riguarda l’impatto di una tassa sull’energia sul gettito di altre imposte, esercitato soprattutto tramite una riduzione del consumo di carburante (n. 9.2). Infatti, tutti gli strumenti che mirano a ridurre il consumo di carburante, ad esempio attraverso una regolamentazione, avranno ripercussioni sui proventi dell’imposta sugli oli minerali. I carburanti sono già gravati dall’imposta sugli oli minerali. I proventi di quest’imposta sono destinati al finanziamento di compiti in relazione al traffico stradale, ma anche al bilancio federale generale. Inoltre, risultano anche ripercussioni sul PIL e quindi su altre imposte. La terza interazione si presenta quando un’altra tassa o imposta è impiegata come canale di ridistribuzione (n. 9.3). Per quanto riguarda gli ultimi due punti, nonostante sia auspicabile sotto il profilo ambientale, la riduzione del consumo energetico comporta ripercussioni finanziarie negative, che devono essere gestite in modo da garantire in maniera duratura la neutralità di bilancio. Qualsiasi deviazione rispetto alla neutralità di bilancio si rifletterebbe sulle altre uscite della Confederazione attraverso il freno all’indebitamento. Una ridistribuzione sotto forma di riduzione dell’imposta federale diretta si ripercuoterebbe anche sui Cantoni.

9.1 Limiti posti alla tassazione del traffico pesante

L’articolo 85 della Costituzione federale (Cost.) e l’articolo 7 della legge federale del

19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (LTTP) limitano le possibilità di introdurre una tassa sull’energia sui carburanti87? Il numero 9.1.1 descrive le due disposizioni e illustra la problematica. Il numero 9.1.2 dimostra che la Costituzione limita una tassa sull’energia solo nel senso che le esternalità ambientali non possono essere tassate due volte.

9.1.1 Articolo 85 Cost. e articolo 7 LTTP

L’articolo 85 capoverso 1 Cost. recita: «La Confederazione può riscuotere sul traffico pesante una tassa commisurata alle prestazioni o al consumo, per quanto tale traffico causi alla collettività costi che non possono essere coperti con altre prestazioni o tasse».

L’articolo 7 LTTP dispone quanto segue: «I proventi della tassa non devono superare i costi

87 L’accordo con l’UE sui trasporti terrestri non limita le possibilità di introdurre una tassa sull’energia sui carburanti. Esso pone un limite massimo alle tasse stradali per attraversare la Svizzera da nord a sud che include in particolare le tasse per km (o per tonnellata*km), ma non concerne le imposte sui carburanti. Secondo l’articolo 40 paragrafi 4 e 5 dell’accordo sui trasporti terrestri, per attraversare la Svizzera (da Basilea a Chiasso) con un veicolo pesante di 40 tonnellate, la media ponderata della tariffa è limitata a un massimo di 325 franchi. D’intesa con l’Unione europea la tassa può essere adeguata al rincaro. Attualmente l’importo medio della tassa è inferiore al valore consentito dall’accordo sui trasporti terrestri. L’articolo 8 LTTP fissa un limite massimo di 3 centesimi al litro per la tassa sul traffico pesante. Tuttavia, questo limite concerne unicamente la tassa sul traffico pesante e quindi non riguarda una tassa sull’energia.