Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/94: Passaggio dal sistema di promozione a un sistema di incentivazione / Varianti per un sistema di incentivazione nel settore dell'energia · 162 pagine

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reddito delle persone fisiche121.

Adeguamento periodico

L’idea è essenzialmente uguale a quella già discussa per la ridistribuzione attraverso l’AVS: lo Stato ridistribuisce ciò che possiede, anziché impegnarsi a coprire una lacuna con risorse di cui potrebbe non disporre. L’aliquota dell’imposta federale diretta sarebbe fissata facendo in modo che la lacuna creatasi a livello di gettito corrisponda alla quota dei proventi della tassa sull’energia da destinare alla ridistribuzione attraverso questo canale. A differenza di quanto previsto per il canale AVS, le aliquote legali dell’imposta federale diretta potrebbero essere direttamente adeguate, evitando di distinguere tra aliquota legale e aliquota effettiva122. In effetti, la legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) viene comunque adeguata praticamente ogni anno a livello di ordinanza per compensare la progressione a freddo.

Concretamente, all’inizio le aliquote dell’imposta federale diretta diminuirebbero, ma in seguito, quando i proventi della tassa sull’energia registrano un tasso di crescita inferiore a quello dei proventi dell’imposta federale diretta (situazione che non dovrebbe verificarsi durante il periodo transitorio se l’aliquota della tassa sull’energia aumenterà con sufficiente rapidità), le aliquote risalirebbero gradualmente per avvicinarsi ai livelli che occuperebbero se l’imposta non fosse stata scelta come canale di ridistribuzione. In quale misura abbia luogo questo avvicinamento, dipende dall’ampiezza e dalla durata della differenza di crescita tra i proventi della tassa sull’energia e i proventi dell’imposta federale diretta.

L’assenza di incidenze sul bilancio sarebbe così garantita in modo duraturo123. La lacuna nei proventi dell’imposta federale diretta sarebbe globalmente compensata dai proventi della tassa sull’energia. I Cantoni sopporterebbero il 17 per cento di questa lacuna e in contropartita beneficerebbero di una compensazione ricevendo il 17 per cento dei proventi della tassa sull’energia, ridistribuito attraverso il canale dell’imposta federale diretta.

L’aliquota sarebbe notificata anticipatamente per consentirle di avere un impatto sulle scelte dei contribuenti: in autunno potrebbe essere fissata l’aliquota per l’anno successivo o per un successivo periodo pluriennale124. Il problema più grande consiste nel definire in quale misura la riduzione d’imposta dovrebbe essere considerata transitoria, in quale misura si ridurrebbe l’impatto sulle scelte dei contribuenti e in quale misura il problema potrebbe essere gestito con un conto di compensazione che consenta di livellare l’andamento delle aliquote

121 Una diminuzione dell’imposta federale diretta avrebbe un impatto positivo sull’economia nazionale e quindi anche sul substrato fiscale dell’imposta stessa. Questo impatto compenserebbe in parte le perdite di gettito dovute alla diminuzione dell’aliquota. Per semplificare, questa parziale compensazione non è stata considerata nella dissertazione presentata in questo capitolo e quindi la difficoltà di garantire la neutralità di bilancio può essere stata sopravvalutata.

122 I contribuenti sono tassati ad aliquote diverse secondo la classe di reddito. L’idea consisterebbe nel ridurre tutte queste aliquote nella stessa proporzione. Occorre peraltro tener presente che interverrebbe anche una ridistribuzione pro capite per evitare che la riforma eserciti un impatto regressivo sulla distribuzione dei redditi.

123 Se i proventi della tassa sull’energia tendessero a diminuire, tuttavia, questa soluzione potrebbe avere un limitato impatto negativo sulle finanze pubbliche a causa dello sfasamento cronologico tra la riscossione dei proventi della tassa sull’energia e la loro ridistribuzione. Del resto, il calcolo della diminuzione dell’aliquota fiscale per un ammanco di un determinato importo è soggetto a errori di previsione legati alle incertezze sui futuri redditi imponibili. Questo effetto dovrebbe però mantenersi entro modeste proporzioni.

124 La ridistribuzione avverrebbe ex post: per salvaguardare la neutralità di bilancio, essa riguarderebbe i proventi dell’anno precedente. Ma per i contribuenti la ridistribuzione avverrebbe ex ante, poiché l’aliquota fiscale sarebbe comunicata prima dell’inizio dell’anno, in modo da incoraggiarli a lavorare e a investire.