Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/94: Passaggio dal sistema di promozione a un sistema di incentivazione / Varianti per un sistema di incentivazione nel settore dell'energia · 162 pagine
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venzione sugli obiettivi, a predisporre bandi di gara concorrenziali e a risolvere le questioni legate alla trasformazione dell’energia (sistema di rimunerazione per l’immissione di energia nel settore delle energie rinnovabili, impianti di cogenerazione forza-calore e centrali a gas a ciclo combinato).
2.2 Politica climatica attuale e futura della Svizzera
2.2.1 Principi della politica climatica, obiettivi e misure (2008-2012)
La politica climatica internazionale si basa sulla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e si prefigge di evitare l’ingerenza dannosa dell’uomo nel sistema climatico. Con la ratifica di questa convenzione e del relativo Protocollo di Kyoto anche la Svizzera si è impegnata a conseguire questo obiettivo.
Il Consiglio federale e il Parlamento hanno espresso la volontà duratura di ridurre notevolmente il consumo di vettori energetici fossili a medio termine e completamente a lungo termine in modo che entro la fine del secolo la quota annua di emissioni di gas serra oscilli tra 1 e 1,5 tonnellate pro capite. Con la revisione della legge sul CO2 alla fine del 2011 il Parlamento ha sancito anche nella legislazione l’obiettivo a lungo termine di contribuire a limitare l’aumento della temperatura globale a 2 °C. In questo modo si stabiliscono le linee guida per l’orientamento della politica climatica della Svizzera.
Questi obiettivi a lungo termine devono essere raggiunti gradualmente. A livello internazionale il Protocollo di Kyoto ha costituito la base giuridica per la prima fase (2008‒2012). Sul piano nazionale l’obiettivo ratificato dalla Svizzera nell’ambito del Protocollo di Kyoto è stato attuato con la legge sul CO2, entrata in vigore il 1° gennaio 2000. Tale obiettivo ha richiesto mediamente una riduzione delle emissioni di CO2 di almeno il 10 per cento dal 2008 al 2012 rispetto al 1990.
La legge sul CO2 relativa alla prima fase ha attribuito una grande importanza alle misure volontarie. Poiché queste non hanno generato l’effetto di riduzione richiesto, nel 2008 è stata introdotta la tassa sul CO2 applicata ai combustibili. Per le imprese esposte alla concorrenza internazionale, la legge sul CO2 ha previsto deroghe. Le grandi imprese che producono elevate emissioni di gas serra partecipano al sistema di scambio delle quote di emissione e in cambio sono esonerate dalla tassa sul CO2.
Inoltre, la legge sul CO2 ha previsto anche nel settore della mobilità l’introduzione di una tassa sul CO2 applicata ai carburanti nel caso in cui le misure volontarie non abbiano un effetto sufficiente. Per evitare questa situazione, il settore ha pertanto deciso di introdurre volontariamente il centesimo per il clima sui carburanti.
2.2.2 Misure e strumenti in materia di politica climatica (2013‒2020)
La riveduta legge sul CO2 contiene gli obiettivi, gli strumenti e le misure della politica climatica svizzera per il periodo dal 2013 al 2020. Anche nella riveduta legge sul CO2 lo strumento principale della politica climatica rimane la tassa sul CO2 con destinazioni vincolate a termine