Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/94: Passaggio dal sistema di promozione a un sistema di incentivazione / Varianti per un sistema di incentivazione nel settore dell'energia · 162 pagine

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(Programma Edifici e Fondo di tecnologia) e meccanismi di attenuazione. Inoltre, il conseguimento degli obiettivi deve essere raggiunto con provvedimenti normativi (ad es. disposizioni sulle emissioni per le automobili nuove, benchmark per le imprese nel sistema di scambio delle quote di emissione) e misure integrative come l’obbligo di compensazione per gli importatori di carburanti fossili e i gestori di centrali termiche a combustibili fossili.

Edifici

La tassa sul CO2 applicata ai combustibili incentiva un utilizzo parsimonioso dei combustibili fossili, contribuendo in questo modo a conseguire gli obiettivi in materia di politica climatica ed energetica. La legge sul CO2 vigente stabilisce l’aliquota della tassa a 36 franchi per tonnellata di CO2 e attribuisce al Consiglio federale la facoltà di aumentare la tassa a seconda degli obiettivi intermedi. Nella relativa ordinanza sul CO2 il Consiglio federale ha previsto tre livelli. La tassa sarà aumentata per la prima volta a 60 franchi nel 2014, se nel 2012 le emissioni di CO2 da combustibili erano inferiori al 21 per cento rispetto al livello del 1990. Sono previsti altri aumenti nel 2016 e nel 2018, se non vengono raggiunti gli obiettivi prefissati per le emissioni.

Per sfruttare le sinergie esistenti, nel quadro della Strategia energetica 2050 il Consiglio federale ha proposto di aumentare l’aliquota minima nella legge sul CO2 ad almeno 84 franchi per tonnellata di CO2, separatamente dagli obiettivi intermedi, a partire dall’entrata in vigore della prima fase della strategia sull’energia. Saranno mantenuti gli altri obiettivi intermedi.

Con i proventi complessivi più elevati, risultanti dalla destinazione parzialmente vincolata della tassa sul CO2, sarà potenziato il Programma Edifici a cui partecipano la Confederazione e i Cantoni.

Mobilità

La misura economica volontaria introdotta nel 2005 «Centesimo per il clima» sui carburanti fossili dalla Fondazione Centesimo per il clima è stata sancita nell’attuale legge come obbligo di compensazione per gli importatori di carburanti fossili. Dal 2013 al 2020 gli importatori sono obbligati a compensare in Svizzera una parte delle emissioni di CO2 causate dai carburanti fossili con l’attuazione delle misure sul clima. Secondo la legge sul CO2 spetta al Consiglio federale fissare l’aliquota di compensazione tra il 5 e il 40 per cento – tuttavia l’aumento del prezzo necessario per adempiere l’obbligo di compensazione non può essere superiore a 5 centesimi al litro di carburante. Nel quadro dell’ordinanza sul CO2, entrata in vigore il 1° gennaio 2013, il Consiglio federale ha stabilito che l’aliquota di compensazione aumenta gradualmente da 0 per cento nel 2013 al 10 per cento entro il 2020.

Vengono mantenute le prescrizioni sulle emissioni di CO2 per le automobili di nuova immatricolazione, introdotte nell’ambito di una revisione parziale della legge sul CO2, entrata in vigore il 1° luglio 2012. Come previsto anche nell’UE, le automobili di nuova immatricolazione in futuro potranno generare al massimo 130 grammi di CO2 al chilometro. Questo obiettivo deve essere raggiunto entro il 2015. Tuttavia, la legge sul CO2 esige che il Consiglio federale presenti tempestivamente al Parlamento proposte per un’ulteriore riduzione delle emissioni di CO2 delle automobili dopo il 2015 tenendo in considerazione le direttive dell’UE. Al riguardo il Consiglio federale propone al Parlamento nuovi obiettivi relativi alle emissioni di CO2 delle automobili per il 2019. Secondo la proposta discussa in ambito UE anche in Svizzera le