Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/94: Passaggio dal sistema di promozione a un sistema di incentivazione / Varianti per un sistema di incentivazione nel settore dell'energia · 162 pagine

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tassa sull’energia, a compensare gli svantaggi competitivi per l’economia nazionale («level the playing field») (Cosbey 2012, pag. 3). Le misure di compensazione alla frontiera nel settore ambientale devono inoltre impedire che la riduzione delle emissioni nazionali comporti un aumento delle emissioni nei Paesi senza un regime ambientale equivalente, ad esempio con la delocalizzazione di imprese («carbon leakages»). Come per l’imposta sul valore aggiunto, si applica il principio del Paese di destinazione, vale a dire che le merci in questione sono tassate nel Paese in cui vengono consumate. Idealmente la tassa sul contenuto energetico (energia grigia) e sulle emissioni di gas serra delle importazioni (misura di compensazione alla frontiera concernente le importazioni) viene riscossa alla frontiera e la tassa sull’energia nazionale contenuta nelle esportazioni viene restituita (misura di compensazione alla frontiera concernente le esportazioni). Sarebbe possibile anche limitare le misure di compensazione alla frontiera alle importazioni o alle esportazioni (Ecoplan/WTI/UZH 2013, pag. 96). Per ragioni legate al diritto commerciale le misure di compensazione alla frontiera non possono però distinguersi dalle misure scelte per il mercato nazionale. Come menzionato più sopra, le misure di compensazione alla frontiera sono giustificate dalla necessità di mantenere la competività dei settori EITE nazionali e di impedire il carbon leakage. Inoltre, l’introduzione di misure di compensazione alla frontiera può servire per fare pressione su altri Stati affinché anch’essi perseguano una politica climatica attiva (effetto leva) (Cosbey 2012, pag. 3).

Per la Svizzera le misure di compensazione alla frontiera sono interessanti soprattutto perché permettono di mantenere la competitività dei settori EITE nazionali e nel contempo di minimizzare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2. Occorre però precisare che, se vengono implementate soltanto dalla Svizzera, le misure di compensazione alla frontiera non sono uno strumento adeguato per ridurre le emissioni di gas serra a livello globale. Una misura di compensazione alla frontiera, fondata su motivi di politica della concorrenza, implica la restituzione della tassa in caso di esportazione. Ciò ridurrebbe gli effetti climatici della tassa sull’energia. Tuttavia, indipendentemente dall’impostazione data alla misura di compensazione alla frontiera, il mercato svizzero non ha la dimensione critica necessaria per incentivare gli importatori a passare a un metodo di produzione rispettoso del clima ed efficiente in termini energetici. Infine nella valutazione delle misure di compensazione alla frontiera occorre considerare i loro effetti sugli obiettivi della tassa sul CO2 (protezione del clima) e della tassa sull’energia elettrica (favorire l’abbandono del nucleare, sicurezza

dell’approvvigionamento).

5.2.1.2 Esperienze internazionali

A causa della notevole incertezza sul piano giuridico e politico delle misure di compensazione alla frontiera, è possibile citare solo pochi esempi in ambito ambientale (Ecoplan/WTI/ UZH 2013, pag. 17 segg.). Nel 1989, ad esempio, è stata introdotta negli Stati Uniti una misura di compensazione alla frontiera concernente un’imposta sul consumo di determinate sostanze chimiche inquinanti (US Superfund Amendments and Reauthorization Act). Inoltre, con riferimento al Protocollo di Montreal49 del 1989 gli Stati Uniti hanno implementato misure di compensazione alla frontiera concerenti un’imposta sul consumo gravante le sostanze che

49 Il Protocollo di Montreal è un accordo multinazionale vincolante sotto il profilo del diritto internazionale volto a eliminare gradualmente le sostanze che riducono lo strato di ozono. È entrato in vigore all’inizio del 1986.