Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/94: Passaggio dal sistema di promozione a un sistema di incentivazione / Varianti per un sistema di incentivazione nel settore dell'energia · 162 pagine
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impoveriscono lo strato di ozono. Un altro esempio è costituito dalla misura di compensazione alla frontiera concernente la tassa di incentivazione sui COV riscossa dal 2000 sulle sostanze inquinanti50. Le summenzionate misure di compensazione alla frontiera riguardano sia le importazioni sia le esportazioni.
Queste misure di adeguamento si distinguono tuttavia per un elemento sostanziale da quelle relative alle tasse sul CO2 e sull’elettricità, così come sono state prese in esame in Svizzera. Per le tasse sul CO2 e sull’elettricità le misure di compensazione alla frontiera riguarderebbero metodi di produzione e di lavorazione non legati al prodotto (emissioni di CO2, consumo di energia elettrica) e non il prodotto in sé come negli esempi citati. Ciò pone un problema sotto il profilo del diritto commerciale (vedi n. 5.2.1.3.2). Inoltre, le misure di compensazione alla frontiera sono estremamente controverse nel quadro della politica climatica internazionale (convenzione dell’ONU sui cambiamenti climatici, Protocollo di Kyoto) (Ecoplan/WTI/UZH, 2013, pag. 16 e n. 5.2.1.3.1). La proposta dell’UE finalizzata a introdurre una tassa europea sulle emissioni di CO2 tramite una misura di compensazione alla frontiera esterna dell’UE all’inizio degli anni Novanta è stata respinta dalla Commissione europea per ragioni politiche e considerazioni di natura giuridica. A seguito di queste incertezze finora nessun Paese ha introdotto misure di compensazione alla frontiera per le tasse sull’energia summenzionate (Ecoplan/WTI/ UZH 2013, pag. 17 segg.).
Che le misure di compensazione alla frontiera siano di dirompente attualità politica si evince anche dal tentativo dell’UE di estendere il proprio sistema di scambio delle quote di emissione, per quanto attiene alle emissioni di CO2 del traffico aereo, alle compagnie aeree al di fuori dell’UE e di introdurre pertanto de facto una misura di compensazione alla frontiera sul fronte delle importazioni (Direttiva 2008/101/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE) (Ecoplan/WTI/UZH 2013, 21-23). Questo tentativo è stato fortemente osteggiato dagli Stati Uniti e dalle sue compagnie di volo come pure da Paesi in sviluppo come Cina, India e Russia. L’UE ha pertanto temporaneamente (fino alla fine del 2013) sospeso l’attuazione di questa misura, nonostante la denuncia sporta dalle compagnie di volo statunitensi sia stata respinta dalla Corte di giustizia europea e punti su una soluzione negoziata con l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO).
5.2.1.3 Valutazione giuridica
5.2.1.3.1 Diritto ambientale e convenzione sui cambiamenti climatici
Per chiarire la conformità delle misure di compensazione alla frontiera con il diritto commerciale internazionale, gli organi giurisprudenziali dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) dovrebbero tenere conto del trattamento delle varianti relative alle misure di compensazione alla frontiera nell’ambito degli accordi internazionali sul clima (Ecoplan/WTI/UZH 2013, pagg. 78‒80). Gli strumenti giuridici per una politica globale sul clima sono la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) del 1992 e il Protocollo di Kyoto che attualmente
50 La riscossione della tassa di incentivazione sui COV è disciplinata nell’ordinanza relativa alla tassa di incentivazione sui composti organici volatili (OCOV).