Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/94: Passaggio dal sistema di promozione a un sistema di incentivazione / Varianti per un sistema di incentivazione nel settore dell'energia · 162 pagine
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misura provocherebbe ugualmente un aumento della quota fiscale figurante nelle statistiche: una nuova tassa viene introdotta senza ridurre nella stessa misura altre tasse o imposte esistenti Al fine di evitare errori di stima nella ridistribuzione potrebbe essere preso in considerazione un sistema di rimborsi posticipati (di due anni). In questo caso, nella fase transitoria, alle entrate della tassa sull’energia non si contrapporrebbe alcuna uscita. I proventi corrispondenti sarebbero di conseguenza registrati quali entrate straordinarie ai sensi del freno all’indebitamento. Essendo a destinazione vincolata, non sarebbero a disposizione per la compensazione di uscite straordinarie. Quindi non sarebbero accreditati sul conto di ammortamento del freno all’indebitamento (vedi. art. 17a cpv. 2 legge federale del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione, LFC; RS 611.0). Nel caso in cui si scegliesse una ridistribuzione più tempestiva, com’è ad esempio il caso per l’attuale tassa sul CO2 , gli eventuali errori di stima per quanto concerne i proventi della tassa sull’energia dovrebbero essere compensati una volta noti i dati definitivi con due anni di ritardo.
Un canale di ridistribuzione alternativo per gli importi pro capite alla popolazione è rappresentato dai crediti d’imposta e dagli assegni per il credito d’imposta nell’ambito dell’imposta federale diretta per le persone fisiche. Le economie domestiche private riceverebbero, a seconda delle dimensioni, un cosiddetto «assegno verde», il cui importo può essere dedotto dal conteggio delle imposte. Le differenze positive tra «assegno verde» e conteggio sarebbero versati. Gli effetti di ripartizione sarebbero progressivi come nel caso della ridistribuzione attraverso i premi delle casse malati. Per le autorità di esecuzione cantonali i crediti
d’imposta comporterebbero, almeno in una fase iniziale, un dispendio amministrativo76. Tuttavia, in linea di massima ricorrendo al registro fiscale questa soluzione è tecnicamente attuabile. Crediti d’imposta e assegni per il credito d’imposta possono essere impostati in maniera molto chiara e trasparente in modo da accrescere il consenso politico per una tassa sull’energia: il credito e l’assegno figurerebbero sul conteggio finale dell’imposta federale diretta e lo ridurrebbero sensibilmente. Alle persone che in qualche modo non pagano o pagano un’imposta federale diretta modesta, l’importo (o parte di esso) sarebbe versato direttamente. L’effetto della ridistribuzione pro capite alla popolazione, riferito all’aliquota fiscale, è diverso se i crediti e gli assegni per il credito d’imposta vengono fatti passare come perdite di gettito o come uscite della Confederazione. La scelta dipenderebbe in ultima istanza dall’impostazione concreta della tassa sull’energia e dal suo impiego.
Analogamente a quanto avviene per il versamento dell’imposta preventiva pagata, che derivano dall’imposta sul reddito dovuta, come alternativa ai crediti d’imposta e agli assegni per il credito d’imposta ai fini dell’imposta federale diretta per le persone fisiche si potrebbe procedere a una ridistribuzione pro capite sotto forma di computo sulle imposte sul reddito cantonali. Il vantaggio consisterebbe nel fatto che il numero dei contribuenti a livello cantonale e comunale che dichiarano un onere fiscale maggiore di zero sarebbe nettamente più elevato. Inoltre, l’onere fiscale cantonale e comunale è di regola più elevato di quello dell’imposta federale diretta. Per quanto concerne l’esecuzione, questo canale di ridistribuzione sarebbe di conseguenza meno dispendioso, in quanto gli «assegni per il credito d’imposta» da paga-
76 Conformemente al parere del gruppo di lavoro Riscossione della Conferenza fiscale svizzera, i crediti d’imposta ai fini della ridistribuzione delle entrate di una tassa sull’energia comportano i seguenti oneri per le autorità esecutive: in primo luogo la determinazione univoca delle persone aventi diritto al rimborso (rapporti con minori o con frontalieri) comporta un dispendio tecnico e organizzativo elevato. In secondo luogo vi sarebbero costi di adeguamento nel settore informatica e organizzazione.