Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/94: Passaggio dal sistema di promozione a un sistema di incentivazione / Varianti per un sistema di incentivazione nel settore dell'energia · 162 pagine
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bustibili, supplemento rete ai sensi dell’art. 15b LEne) ed estendendola ai carburanti.
L’imposta sugli oli minerali aumenta secondo le esigenze del finanziamento dell’infrastruttura di trasporto. Analogamente alla variante 1, il supplemento rete sarebbe concepito come una tassa sull’elettricità (tassa sull’energia legata al consumo di elettricità) e la tassa sul CO2 riscossa sui combustibili verrebbe mantenuta, tuttavia diversamente dalla variante 1 quest’ultima potrebbe essere estesa anche ai carburanti. I combustibili e i carburanti sarebbero tassati in base al contenuto di CO2 e l’elettricità in funzione del contenuto energetico. In alternativa, i combustibili e i carburanti potrebbero anche essere tassati a seconda del contenuto energetico e di CO2 (vedi n. 5.1.1). Inizialmente le aliquote della tassa sui carburanti sarebbero fissate a un livello basso, per poi essere aumentate solo leggermente. Questo si spiega, tra l’altro, con l’interazione tra la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni e l’imposta sugli oli minerali.
In una fase transitoria, i proventi della tassa sull’energia potrebbero finanziare le misure di promozione nel settore degli edifici (sostituzione della destinazione parzialmente vincolata della tassa sul CO2) e delle energie rinnovabili (sostituzione del supplemento rete secondo l’art. 15b LEne).
Le aliquote si orientano agli obiettivi energetici e climatici per il periodo 2020-2050, in particolare allo scenario POM. Nella variante 2 le aliquote d’imposta sono più elevate rispetto alla variante 1. Salvo nel settore dei carburanti, a lungo termine la tassa sull’energia raggiunge la soglia necessaria per il conseguimento degli obiettivi. Le misure di promozione possono pertanto essere gradualmente ridotte in misura corrispondente. Per quanto concerne i carburanti, le prescrizioni sulle emissioni per i veicoli di nuova immatricolazione e gli autofurgoni leggeri come pure l’obbligo di compensazione per gli importatori di carburanti fossili continuano a svolgere un ruolo importante per il raggiungimento degli obiettivi della politica climatica. In Svizzera tali prescrizioni seguno di pari passo lo sviluppo di quelle dell’Unione europea.
Per sostituire il più rapidamente possibile la promozione delle energie rinnovabili (RIC) occorre esaminare una variante in cui la rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di energia elettrica possa essere sostituita da un impiego alternativo dei proventi di una tassa sull’elettricità. Poiché una tassazione differenziata dell’elettricità in funzione del metodo di produzione è problematica sotto il profilo del diritto commerciale (vedi n. 5.1.1.3), in questa variante le energie rinnovabili sarebbero promosse direttamente presso i consumatori, ridistribuendo i proventi della tassa unica sull’elettricità ai consumatori di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (in funzione della quantità di energia elettrica rinnovabile consumata). Questo rafforzerebbe il margine di azione dei consumatori, che potrebbero decidere la quantità e la qualità di energia elettrica rinnovabile da acquistare. Di conseguenza, a seguito della ridistribuzione dei proventi in funzione del metodo di produzione, in questa variante la tassazione dell’elettricità sarebbe «differenziata» e ciò sarebbe compatibile con gli obblighi della Svizzera a livello internazionale e rappresenterebbe una soluzione neutrale sotto il profilo tecnologico.
In una prima fase i proventi non impiegati per la promozione sono ridistribuiti alle economie domestiche private (pro capite attraverso le casse malati) e alle imprese (in funzione della massa salariale AVS attraverso le casse di compensazione). Per motivi di trasparenza, come nella variante 1, la ridistribuzione alle economie domestiche potrebbe essere effettuata me-