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Consultazione 2014/105: Modifica a livello di ordinanza del diritto applicabile ai trasportatori su strada e del diritto penale in materia di circolazione · 4 pagine
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744.103 Imprese di automobili
1La prova della capacità finanziaria è data se il capitale proprio e le riserve dell’impresa ammontano almeno a 14 400 franchi per il primo veicolo e a 8000 franchi per ogni veicolo ulteriore. Se il capitale proprio e le riserve non raggiungono tali importi, la prova della capacità finanziaria può essere data mediante garanzia di banca.
5La garanzia di banca deve garantire gli importi necessari per la prova della capacità finanziaria durante tutta la durata di validità dell’autorizzazione di accesso.
Art. 4 cpv. 1
1Per provare la capacità professionale, il richiedente deve presentare uno dei seguenti documenti:
a. un certificato di capacità secondo gli articoli 5 e 6;
b. un attestato di capacità valido nell’UE;
c. un attestato professionale federale di «Disponente di trasporti stradali»;
d. un diploma federale di «Responsabile del trasporto stradale diplomato» o «Responsabile di trasporto e logistica diplomato»;
e. un attestato professionale federale di «Guida e conducente di pullman».
Art. 4a Prove specifiche per il gestore dei trasporti
Le imprese che hanno un rapporto d’impiego o di mandato con un gestore dei trasporti devono allegare alla domanda per il rilascio di un’autorizzazione di accesso, oltre a quelli di cui agli articoli 2–4, i documenti seguenti:
a. conferma del rapporto d’impiego o di mandato tra il gestore dei trasporti e l’impresa;
b. convenzione concernente i compiti e le responsabilità del gestore dei trasporti;
c. elenco delle altre imprese di trasporti su strada per le quali opera il gestore dei trasporti.
Art. 5 cpv. 2, 2bise 3
2Queste associazioni elaborano un regolamento d’esame, il cui programma corrisponde all’allegato I del regolamento (CE) n. 1071/20095.
5 Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio, GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1.