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Consultazione 2014/105: Modifica a livello di ordinanza del diritto applicabile ai trasportatori su strada e del diritto penale in materia di circolazione · 4 pagine
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744.103 Imprese di automobili
Art. 7 Informazione delle autorità estere
Se un’impresa estera viola le prescrizioni svizzere sul trasporto di viaggiatori e di merci, l’UFT ne informa l’autorità competente all’estero se l’infrazione può comportare il ritiro dell’autorizzazione. L’informazione può avvenire per via elettronica.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2015.