Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/105: Modifica a livello di ordinanza del diritto applicabile ai trasportatori su strada e del diritto penale in materia di circolazione · 4 pagine
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FSFP Federazione Svizzera dei Funzionari di Polizia
3. Pareri relativi alle singole ordinanze
Nella maggior parte dei casi i partecipanti si sono pronunciati su aspetti generali o hanno espresso generalmente il proprio consenso prendendo posizione in merito ad alcuni, pochi dettagli.
Hanno espresso generalmente il proprio consenso o non hanno formulato osservazioni 32 partecipanti su 44.
20 Cantoni si sono dichiarati essenzialmente d’accordo con l’avamprogetto o non avevano
osservazioni. Il Cantone di Obvaldo, seppur d’accordo, sottolinea che in un contesto difficile come quello attuale, caratterizzato dalla forza del franco svizzero, è importante contenere l’onere
amministrativo e che una buona regolamentazione è determinante per la competitività delle imprese locali.
Gli adeguamenti proposti sono sostanzialmente condivisi anche da ASTAG, UPSA, stradasvizzera e fer-ge.
4. Ordinanza concernente l’accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada (OATVM)
4.1 Disciplina relativa al cabotaggio
ASTAG, UPSA, stradasvizzera, SSIC e usam accolgono esplicitamente con favore il mantenimento dell’attuale disciplina in materia di cabotaggio.
4.2 Gravi infrazioni
Secondo ASTAG, UPSA, stradasvizzera e usam, l’elenco dell’UE deve essere considerato un semplice «ausilio» e il Consiglio federale non deve inasprire la prassi attuale.
Queste organizzazioni ritengono inoltre che non sia ancora possibile pronunciarsi sui contenuti in quanto l’elenco non è stato ancora promulgato dall’UE.
4.3 Prova della capacità finanziaria
CP, usam, SSIC, ASTAG, fer-ge, stradasvizzera e UPSA rilevano che l’ammontare del capitale proprio è stato stabilito facendo riferimento a un tasso di cambio più elevato per l’euro. Chiedono perciò di ridurre l’importo.
5. Ordinanza sul trasporto di viaggiatori (OTV)
5.1 Concorrenza, art. 44 OTV
La CTP e il Cantone di Sciaffusa rilevano che l’adeguamento comporta una liberalizzazione nel settore esposto alla concorrenza (cioè nel traffico a lunga distanza internazionale) poiché non si deve più provare che non è pregiudicata in modo sensibile l’esistenza di offerte di trasporto stradale autorizzate; il divieto di concorrenza viene invece mantenuto nel settore finanziato dagli enti statali visto che non può essere gravemente compromessa l’esistenza di offerte di trasporto coperte da contratti di pubblico servizio. Ciò detto ritengono che una liberalizzazione nel settore esposto alla concorrenza sia sostenibile, mentre sono decisamente contrari a una liberalizzazione nel settore