Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/11: Revisione totale della legge federale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (OPBC) · 7 pagine
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e locale sono rappresentati dai Cantoni (numero d’identificatore 188 dell’allegato OGI).
Art. 3 Informazione
Questo articolo soddisfa in particolare la richiesta di cui all’articolo 30 capoverso 1 del Secondo Protocollo, secondo cui occorre, «con mezzi adeguati, segnatamente con programmi d’educazione e d’informazione, di far apprezzare e rispettare meglio i beni culturali dall’insieme della (...) popolazione». Poiché anche in questo campo un’informazione conforme ai destinatari è fondamentale, la sezione PBC elabora pubblicazioni di diverso tipo destinate alle autorità, a specialisti ed esperti,
all’istruzione, alle scuole e alla popolazione in generale)4.
Art. 4 Istruzione e personale
Capoversi 1 e 3
Già oggi l’UFPP mette a disposizione dei Cantoni un manuale tecnico per il personale PBC contenente informazioni e basi di lavoro utili per lo svolgimento delle principali attività di cui al capoverso 1. In questo modo contribuisce nel contempo a garantire l’unitarietà a livello nazionale dell’istruzione tecnica secondo il capoverso 3.
Capoverso 2
La nuova LPBC prevede la possibilità di istruire in materia di PBC, oltre ai membri della protezione civile, anche il personale delle istituzioni culturali (art 4 lett. h LPBC). Ciò permette di coinvolgere maggiormente gli specialisti e le associazioni specializzate a sostegno dell’UFPP. Vi rientrano ad esempio l’Associazione dei musei svizzeri (ASM), l’Associazione degli archivisti svizzeri (AAS), Biblioteca Informazione Svizzera (BIS) o l’Associazione svizzera di conservazione e restauro (SCR). Anche gli istituti universitari e le scuole specializzate superiori nonché gli enti cantonali competenti (conservazione dei monumenti storici, servizi archeologici, responsabili PBC) vengono coinvolti di caso in caso.
L’istruzione del personale delle istituzioni culturali è focalizzata principalmente sulla pianificazione di misure di protezione e sull’intervento in caso di catastrofe. L’UFPP mette a disposizione delle linee guida che fungono al contempo da sostegno e da documenti di base5.
Art. 5 Documentazioni di sicurezza e riproduzioni fotografiche di sicu-
rezza
Sono considerati particolarmente degni di protezione i beni culturali riportati dall’Inventario PBC, vale a dire gli oggetti A e B secondo l’articolo 2 capoverso 1.
Capoverso 1
In base all’articolo 48 capoverso 1 della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010), il Consiglio federale trasmette al DDPS la competenza di emanare delle disposizioni relative alle esigenze che devono soddisfare le documentazioni di sicurezza e ai dettagli per la realizzazione, la manipolazione, il trattamento e lo stoccaggio di riproduzioni fotografiche si sicurezza.
Art. 6 Sussidi federali per documentazioni di sicurezza e riproduzioni fotografiche di sicurezza
Capoverso 1
4 www.kgs.admin.ch > Pubblicazioni
5 www.kgs.admin.ch > Misure di protezione > Piano di catastrofe