Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/11: Revisione totale della legge federale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (OPBC) · 7 pagine
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Secondo l’articolo 14 f la Confederazione può versare dei sussidi per l’allestimento di documentazioni di sicurezza e riproduzioni fotografiche di sicurezza. Vengono qui disciplinate a grandi linee le condizioni per la concessione dei sussidi, la procedura da seguire e le modalità di versamento.
Capoverso 2
Per disporre di solide basi in materia, il DDPS disciplina, d’intesa con il DFF, ulteriori dettagli in relazione alla concessione, al rifiuto e alla riduzione dei sussidi.
Art. 7 Contrassegno
Capoverso 1
Al fine di garantire un’apposizione unitaria del contrassegno, il DDPS disciplina i dettagli e le direttive tecniche per la realizzazione e l’apposizione dei contrasse-
gni(dimensioni, colore, materiale, ecc.). Un gruppo di lavoro ad hoc elaborerà delle proposte in tal senso in collaborazione con la Commissione federale della protezione dei beni culturali e con la Sezione della protezione dei beni culturali.
Capoverso 2
L’articolo 11 capoverso 2 LPBC prevede che i Cantoni possono contrassegnare i beni culturali ubicati sul loro territorio già in tempo di pace. Di conseguenza questo capoverso prevede che il DDPS può consegnare i contrassegni ai Cantoni già in tempo di pace.
Per garantire l’unitarietà, i contrassegni saranno messi a disposizione dei Cantoni dalla Confederazione. I contrassegni saranno forniti solo nel momento in cui un Cantone avrà deciso in merito all’apposizione dei contrassegni e intende procedere in tal senso.
Art. 8 Deposito protetto
Per la messa a disposizione di un deposito protetto è indispensabile una stretta collaborazione tra l’UFPP e tutti gli altri enti interessati. Si tratta in particolare della Segreteria di Stato del DFE, della Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), dell’UFC, del Museo nazionale svizzero, dell’Ufficio federale di polizia (fedpol), della Direzione generale delle dogane, dell’UFCL e della Commissione federale della protezione dei beni culturali.
La direzione generale delle dogane presso l’AFD e il Servizio specializzato trasferimento internazionale dei beni culturali presso l’UFC si occupano delle questioni legate all’importazione e all’esportazione dei beni culturali. Il Museo nazionale svizzero provvede all’adeguata conservazione degli oggetti. L’UFCL è responsabile dei locali, il Servizio federale di sicurezza presso fedpol delle questioni legate alla sicurezza. I rappresentanti del DFAE (Segreteria di stato del DFAE, DDIP) intrattengono i contatti con lo Stato possessore risp. proprietario e effettuano gli accertamenti necessari in vista della stipulazione dell’accordo internazionale da parte del Consiglio federale.
Altri enti specializzati vengono coinvolti dalla Commissione federale della protezione dei beni culturali , il cui compito consiste nel consigliare e sostenere il Consiglio federale, il Dipartimento e l’UFPP nelle questioni legate alla protezione dei beni culturali. È così che, se necessario, si tiene conto anche delle esigenze del DPPS, del Dipartimento federale delle finanze (DFF), dell’Ufficio federale di giustizia, della Commissione svizzera per l’Unesco, delle associazioni (musei, archivi, biblioteche) e degli enti specializzati (conservazione dei monumenti storici, archeologia).
L’UFPP mette a disposizione anche una convenzione modello. Questa funge da base per redigere i relativi accordi internazionali. L’oggetto e la portata sono definiti in modo preciso nell’articolo 12 capoverso 2 LPBC e non necessitano quindi di ulteriori