Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/116: Modifica dell'ordinanza sulla sicurezza delle attrezzature a pressione (Ordinanza sulle attrezzature a pressione) · 7 pagine

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L’articolo 2 definisce le premesse per l’immissione sul mercato di attrezzature a pressione. Quest’obiettivo viene raggiunto in prima battuta riprendendo nella lettera a le istruzioni generali dell’articolo 3 capoverso 1 della LSPro. I beni giuridici da tutelare sono definiti in maniera ampia poiché, basandosi sugli articoli 40 e 42 e sulla considerazione 17 della direttiva UE sulle attrezzature a pressione sono indicati le persone, gli animali domestici e i beni. Anche se non si ha un rimando diretto a queste prescrizioni, esse riportano il senso della direttiva UE sulle attrezzature a pressione e sono da considerare data l’esplicita menzione che se ne fa all’articolo 2 lettera a. In seconda battuta, la lettera b rimanda alle relative disposizioni della direttiva UE sulle attrezzature a pressione.

Articolo 3

Quest’articolo disciplina la classificazione delle attrezzature a pressione, la procedura per la valutazione della conformità, la riserva relativa alla marcatura CE, gli organismi di valutazione della conformità per le attrezzature a pressione e le autorità designatrici. Per i relativi princìpi riguardanti la procedura di valutazione della conformità il capoverso 1 rimanda alle corrispondenti norme della direttiva UE sulle attrezzature a pressione.

Il capoverso 3 definisce la riserva relativa alla marcatura CE. Molti articoli della direttiva UE sulle attrezzature a pressione contengono disposizioni relative alla marcatura CE. L’apposizione di questo simbolo europeo consente al fabbricante di certificare, sotto la propria responsabilità, che il prodotto soddisfa tutti i requisiti di legge europei utili per garantire la protezione della salute, la sicurezza e la protezione dell’ambiente. Essendo un simbolo europeo la legislazione svizzera non può richiederne l’apposizione, ma ne ammette l’uso se apposto in conformità a quanto previsto dal diritto UE.

L’articolo 19 della direttiva UE sulle attrezzature a pressione contiene prescrizioni e condizioni per l’impiego della marcatura CE e di altre indicazioni. L’articolo 3 capoverso 3 dell’Ordinanza sulle attrezzature a pressione rimanda all’articolo 19 commi 4 e 5 della direttiva UE sulle attrezzature a pressione, anche se dal titolo potrebbe sembrare che si riferisca solamente alla marcatura CE. Il rimando è giustificato dal fatto che le disposizioni relative al numero di identificazione dell’organismo notificato (anch’esse disciplinate dall’articolo 19) sono utilizzabili anche in Svizzera.

Il capoverso 4 stabilisce i requisiti relativi agli organismi di valutazione di conformità.

Il capoverso 5 disciplina i requisiti per gli ispettorati degli utilizzatori.

Nel capoverso 6, per motivi di leggibilità, si rimanda agli articoli dell’OAccD che definiscono le condizioni e la procedura per la designazione di un organismo di valutazione della conformità come organismo designato e i requisiti per le autorità di designazione.

Articolo 4

Ora gli obblighi degli attori economici sono disciplinati in maniera dettagliata. Allo scopo si rimanda agli articoli della direttiva UE sulle attrezzature a pressione che stabiliscono gli obblighi dei fabbricanti, dei rappresentanti autorizzati, degli importatori e dei distributori e che definiscono i casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori e quali obblighi devono contribuire all’identificazione degli operatori economici.

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