Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/116: Modifica dell'ordinanza sulla sicurezza delle attrezzature a pressione (Ordinanza sulle attrezzature a pressione) · 7 pagine
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Articolo 5
Questo articolo rimanda all’articolo 6 della LSPro, nel quale si descrive la presunzione di conformità alle norme. Se per la realizzazione di un prodotto il fabbricante applica una norma secondo l’articolo 6 LSPro, egli ha solo l’obbligo di dimostrare l’applicazione della norma. In questo caso, la presunzione di conformità del prodotto si riferisce all’ambito coperto dalla norma. Ne consegue che in occasione di un controllo, è l’autorità di vigilanza del mercato ad avere l’onere di produrre una controprova. L’articolo 5, inoltre, stabilisce esplicitamente che la SECO è responsabile della pubblicazione delle relative norme.
Articolo 6
Gli articoli 39 e seguenti della direttiva UE sulle attrezzature a pressione stabiliscono i criteri per il controllo delle attrezzature a pressione da parte degli Stati membri dell’UE. Grazie agli articoli 20-28OSPro la Svizzera dispone già di un efficace sistema di vigilanza dei mercati nell’ambito della sicurezza dei prodotti. Per questo motivo si rimanda ora solamente agli articoli della OSPro concernenti la vigilanza del mercato.
Articolo 7
A seguito dell’entrata in vigore della nuova Ordinanza sulle attrezzature a pressione viene abrogata l’ordinanza precedente.
L’entrata in vigore dell’Ordinanza sulle attrezzature a pressione determina alcune modifiche nella legislazione attuale. Tali modifiche sono illustrate nel capoverso 2.
Articolo 8
Analogamente a quanto fatto dalla direttiva UE sulle attrezzature a pressione si precisa che le attrezzature a pressione che sono state immesse sul mercato fino al giorno prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza e che sono conformi a quanto prescritto dall’ordinanza di diritto anteriore possono essere messe in servizio anche dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza. Ciò rientra sicuramente nella normale prassi di applicazione del diritto, ma per maggiore sicurezza viene esplicitato. Analogo trattamento si riserva alle decisioni e agli attestati emessi in virtù dell’ordinanza di diritto anteriore.
Articolo 9
La nuova ordinanza sulle attrezzature a pressione entra in vigore il 19 luglio 2016, in corrispondenza con il termine previsto per gli Stati membri dell’UE. La pubblicazione tempestiva della nuova Ordinanza sulle attrezzature a pressione nella RU garantisce alle cerchie interessate il tempo necessario per adeguarsi alla nuova ordinanza.
Allegato
Cfr. art. 1
07.12.2012
07.12.2012
541.2/2013/00275 \ COO.2101.104.4.932859 7/7