Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/116: Modifica dell'ordinanza sulla sicurezza delle attrezzature a pressione (Ordinanza sulle attrezzature a pressione) · 7 pagine
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modo globale alla direttiva UE sulle attrezzature a pressione, ma piuttosto di evidenziare che l’Ordinanza sulle attrezzature a pressione deve essere interpretata nell’ottica della direttiva UE sulle attrezzature a pressione.
Con il rimando del capoverso 2 si definisce il campo d’applicazione dell’Ordinanza sulle attrezzature a pressione affinché corrisponda a quello previsto dalla direttiva UE sulle attrezzature a pressione. Poiché il campo d’applicazione della direttiva UE sulle attrezzature a pressione è definito anche da rimandi ad altre direttive, in allegato è riportata una tabella di corrispondenza con le relative normative svizzere.
Il capoverso 3 rimanda alle definizioni della direttiva UE sulle attrezzature a pressione, con la precisazione che alcune definizioni, elencate nell’allegato dell’Ordinanza sulle attrezzature a pressione, hanno un significato diverso. L’allegato all’Ordinanza sulle attrezzature a pressione riporta una tabella di corrispondenza fra le definizioni UE e le corrispondenti definizioni svizzere.
Con il rimando si riprendono inoltre le definizioni «immissione sul mercato» (prima messa a disposizione sul mercato) e «messa a disposizione sul mercato» (fornitura di un’attrezzatura o di un insieme per l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito) come previsto dalla direttiva UE sulle attrezzature a pressione. Così facendo, si deve tenere conto della netta discrepanza che si crea con le definizioni di «immissione in commercio» della LSPro e dell’OSPro. La definizione di «immissione in commercio» contenuta nella LSPro e nell’OSPro è più ampia rispetto alla definizione di «immissione sul mercato» della direttiva UE sulle attrezzature a pressione poiché comprende sia la «messa a disposizione sul mercato» sia «l’immissione sul mercato» della direttiva UE sulle attrezzature a pressione.
La revisione della LSPro e dell’OSPro consentirà di armonizzare queste definizioni.
L’articolo 3 capoverso 2 dell’attuale Ordinanza del 20 novembre 2002 sulle attrezzature a pressione equipara la messa in circolazione alla messa in servizio di attrezzature a pressione e insiemi a scopo professionale in esercizio proprio, nel caso in cui non sia preceduta da alcuna messa in circolazione. Poiché la combinazione di attrezzature a pressione in azienda non è prevista dalla direttiva 97/23/EU, esiste un margine di manovra per le normative a livello nazionale. La Svizzera ha sfruttato questa possibilità con l’articolo 3 capoverso 2 dell’Ordinanza sulle attrezzature a pressione. Questa normativa vale anche nella nuova Ordinanza sulle attrezzature a pressione, sebbene nelle definizioni non sia contenuto alcun riferimento in tal senso. Ora, l’articolo 2 numero 18 della direttiva UE sulle attrezzature a pressione definisce «fabbricante» anche colui che fabbrica un’attrezzatura o un insieme e lo utilizza ai fini propri, disciplinando quindi questa possibilità anche nella direttiva. Poiché anche secondo l’articolo 2 capoverso 3 dell’OSPro, a cui si può ricorrere in via sussidiaria, l’uso professionale e commerciale di un prodotto in uso proprio è equiparato alla messa in circolazione, è possibile rinunciare alla formulazione esplicita di questa particolarità svizzera.
Conformemente al capoverso 4, l’Ordinanza del 19 maggio 2010 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) trova applicazione in modo sussidiario se l’Ordinanza sulle attrezzature a pressione e i rimandi alla direttiva UE e ai suoi allegati in essa contenuti non prevedono disposizioni particolari relative alle attrezzature a pressione.
Articolo 2
541.2/2013/00275 \ COO.2101.104.4.932859 5/7