Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/116: Modifica dell'ordinanza sulla sicurezza delle attrezzature a pressione (Ordinanza sulle attrezzature a pressione) · 7 pagine
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Analogamente a quanto previsto dall’articolo 49 della direttiva UE sulle attrezzature a pressione, la Svizzera prevede l’entrata in vigore dell’Ordinanza sulle attrezzature a pressione il 19 luglio 2016.
6. Commento alle singole disposizioni dell’Ordinanza sulla sicurezza delle at-
trezzature a pressione
Premesse:
Il presente avamprogetto d’ordinanza si basa sul metodo dei rimandi già applicato - e accettato dalle cerchie interessate - in occasione della trasposizione della direttiva UE relativa alle macchine nell’Ordinanza sulle macchine. Le novità riguardano, oltre alla struttura dell’ordinanza, le definizioni, gli obblighi degli operatori economici, i criteri applicabili agli organismi di valutazione della conformità e i princìpi per la vigilanza del mercato. Non sono invece interessate le prescrizioni materiali relative alle attrezzature a pressione e agli insiemi
La versione di riferimento della direttiva UE sulle attrezzature a pressione è quella pubblicata sulla GU L 189 del 27 giugno 2014, pagina 164. Pertanto, in caso di revisione della direttiva UE sulle attrezzature a pressione, l’ordinanza dovrà essere modificata di conseguenza. In questo modo si garantisce un rimando statico e non dinamico nel diritto svizzero.
Il diritto svizzero non può prescrivere il requisito della marcatura CE, poiché questo simbolo appartiene all’UE. La Svizzera, comunque, ammette la marcatura CE se apposta in maniera conforme al diritto UE, pur non prevedendola nella propria legislazione. Si ha in questo caso una riserva per quanto concerne la marcatura CE (cfr. commento all’art. 3).
Nella versione tedesca della direttiva UE sulle attrezzature a pressione è stata introdotta la definizione di «wesentliche Sicherheitsanforderungen». Quest’ultima deve essere considerata come un sinonimo della definizione di «grundlegende Sicherheitsanforderungen» contenuta nella precedente Ordinanza sulle attrezzature a pressione, nella legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro, RS 930.11) e nell’Ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (OSPro, RS 930.111).
Le disposizioni concernenti gli organismi di valutazione della conformità sono contenute nell’Ordinanza sull’accreditamento e la designazione (OAccD, RS 946.512) e nell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA, RS 0.946.526.81). Nel diritto svizzero il capitolo relativo alla vigilanza del mercato è coperto dalle disposizioni sulla sorveglianza del mercato della LSPro e dell’OSPro.
Articolo 1
Il capoverso 1 descrive le modalità di immissione sul mercato e di vigilanza del mercato come oggetto della regolamentazione dell’Ordinanza sulle attrezzature a pressione. Poiché l’ordinanza sulle attrezzature a pressione ha come scopo la trasposizione della direttiva UE sulle attrezzature a pressione, in base all’obbligo contenuto nel MRA, questa relazione viene riportata nel presente capoverso. Non si tratta tuttavia di rinviare in
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