Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/116: Modifica dell'ordinanza sulla sicurezza delle attrezzature a pressione (Ordinanza sulle attrezzature a pressione) · 7 pagine

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Secondo la legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC, RS 946.51), il legislatore deve elaborare le prescrizioni tecniche in modo da renderle compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera (art. 4 cpv. 2) e il Consiglio federale può concludere accordi internazionali con l’intento di ridurre o rimuovere gli ostacoli tecnici al commercio (art. 14 LOTC). L’Accordo fra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (Mutual Recognition Agreement, MRA)3 copre 20 settori di prodotti e le relative disposizioni legislative, regolamentari e amministrative equivalenti. Per la commercializzazione sul mercato svizzero e su quello dell’UE, i prodotti rientranti nel campo di applicazione del MRA vengono sottoposti a un’unica valutazione della conformità (verifica, certificazione, ispezione) svolta da un organismo riconosciuto ai sensi dell’Accordo.

La direttiva UE sulle attrezzature a pressione ricade nell’ambito di applicazione del MRA. Per garantire l’equivalenza fra la legislazione europea e quella svizzera anche dopo il 1 giugno 2015 rispettivamente 19 luglio 2016, la corrispondente ordinanza svizzera deve essere tempestivamente adeguata e il capitolo del MRA interessato deve essere rivisto tramite una decisione del Comitato misto. Prima dell’entrata in vigore della direttiva UE dovranno essere rinotificati presso la Commissione europea tutti gli organismi di accreditamento preposti alla valutazione riconosciuti nel quadro del MRA.

Per poter effettuare l’adeguamento dell’Ordinanza sulle attrezzature a pressione (RS 819.121) al regolamento CLP entro il breve termine previsto, l’attività di revisione è stata suddivisa in due fasi. L’adeguamento al regolamento CLP si svolge nel quadro della revisione dell’Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim 813.11) ed entrerà in vigore dal 1° giugno 2015. Successivamente l’Ordinanza sulle attrezzature a pressione sarà sottoposta a una revisione totale per poterla adeguare al NLF. L’Ordinanza sulle attrezzature così revisionata entrerà in vigore il 19 luglio 2016.

3. Rapporto tra la disposizione legale svizzera proposta e la normativa UE

La presente ordinanza recepisce la normativa europea ad eccezione della marcatura CE.

4. Basi giuridiche

L’Ordinanza sulle attrezzature a pressione si basa sull’articolo 4 della legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro, RS 930.11). Le ulteriori basi legali sono la legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF, RS 832.20), la legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (LIE, RS 734.0) e la legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC, RS 946.51).

5. Entrata in vigore

3 RS 0.946.526.81 541.2/2013/00275 \ COO.2101.104.4.932859 3/7