Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/12: Rapporto sull'efficacia 2012-2015 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni · 273 pagine
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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni
dei Cantono finanziariamente più deboli rispetto a quello di tutti i Cantoni, tanto minore è il livello delle loro entrate, a parità di «grado di copertura dei costi», e di conseguenza an- che il cosiddetto gettito fiscale standardizzato per abitante secondo la perequazione delle risorse. In definitiva esso è determinante per la dotazione minima;
– dalle verifiche condotte in materia è emerso che nei compiti di base il livello delle uscite dei
Cantoni finanziariamente più deboli era del 10–20 per cento circa inferiore a quello di tutti i Cantoni. Di conseguenza, sulla base delle considerazioni summenzionate, la dotazione minima doveva essere fissata tra 80 e 90 punti, con una dotazione media di tutti i Cantoni corrispondente a 100 punti;
– tenuto conto di tutti questi elementi, il gruppo di lavoro ha raccomandato una dotazione
minima di 87 punti.
Su questa raccomandazione si basava anche il cosiddetto «rapporto di concretizzazione» del- la NPC del 19994.
Nella procedura di consultazione su questo rapporto alcuni Cantoni finanziariamente deboli, ma anche il PPD, il PSS e l’USS chiedevano un valore più elevato, alcuni Cantoni finanziaria- mente forti erano invece propensi a un valore più basso. Diversi Cantoni e organizzazioni erano favorevoli ad inserire nella legge una banda di oscillazione; il margine proposto era compreso tra 80 e 90 punti.
Nel messaggio del 2001 sulla legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri è stato proposto un «obiettivo auspicato», nel senso di un com- promesso sul valore minimo dell’85 per cento, che è ancora oggi sancito dalla legge5.
Nei dibattiti all’interno delle commissioni e nel plenum delle Camere federali il livello dell’o- biettivo della dotazione minima non è stato oggetto di discussioni, come invece ci si attende- va; il valore dell’85 per cento sembrava «sacrosanto». I dibattiti in proposito vertevano unica- mente sulla questione se il valore dell’85 per cento dovesse costituire un «minimo garantito» oppure un «obiettivo auspicato».
Nel 2003 il valore minimo dell’85 per cento è stato quindi sancito come «obiettivo auspicato» all‘articolo 6 capoverso 3 LPFC.
Dotazione minima alla luce dei dati attuali
Partendo dalle considerazioni iniziali, di seguito viene esaminato come valutare il valore auspi- cato per la dotazione minima alla luce degli sviluppi intervenuti da allora.
Prima di tutto ciò che qui interessa è l’evoluzione delle uscite. Per evitare discussioni sulla delimitazione, ci si basa sulle uscite totali per abitante, più precisamente sulle uscite rilevanti ai fini dell’onere per i Cantoni (e i loro Comuni) dopo deduzione dei contributi della Confe- derazione. Vengono presentati gli sviluppi per l’insieme dei Cantoni e per quei quattro6 che,
4 DFF/CdC, Der Neue Finanzausgleich zwischen Bund und Kantonen, Berna/Soletta, 1999.
5 FF 2002 2065. L‘«obiettivo auspicato» (pag. 2241) era motivato dal fatto che, a causa delle dotazioni della perequazione delle risorse fissate di volta in volta per un periodo di quattro anni e a seconda dell’evoluzione degli indici delle risorse dei Cantoni, non era possibile garantire che la dotazione minima raggiungesse l’85 % della media svizzera in ogni Cantone e per ogni anno.
6 Si tratta dei Cantoni di Uri, Giura, Vallese e Friburgo.