Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/12: Rapporto sull'efficacia 2012-2015 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni · 273 pagine

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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni

5.5 Garanzia ai Cantoni di una dotazione minima di risorse

Nel numero 5.5 vengono trattate due questioni:

1. Quale effetto perequativo è stato ottenuto nei singoli anni rispetto all’obiettivo di do-

tazione minima secondo l’articolo 6 capoverso 3 LPFC (85 % del GFS di tutti i Cantoni) (n. 5.5.1)?

2. Il valore dell’85 per cento è sempre stato adeguato (n. 5.5.2)?

Nel capitolo 8 vene spiegato se l’obiettivo potrebbe essere raggiunto meglio con un altro meccanismo.

5.5.1 Evoluzione della dotazione minima di risorse finanziarie

Con la perequazione finanziaria si intende, tra l’altro, mettere a disposizione dei Cantoni finanziariamente deboli una dotazione minima di risorse finanziarie. Secondo l’articolo 6 ca- poverso 3 LPFC, unitamente alle prestazioni fondate sulla perequazione delle risorse, il gettito fiscale standardizzato mira a raggiungere per abitante almeno l’85 per cento della media sviz- zera. Tuttavia, la dotazione minima non costituisce una garanzia ma un valore di riferimento. Pertanto un indice del GFS dopo la compensazione inferiore a 85 punti è conforme alla LPFC. Inoltre, l’articolo 19 capoverso 9 LPFC precisa che nell’esame del raggiungimento dell’obiet- tivo della dotazione minima sono considerate anche le prestazioni della compensazione dei casi di rigore.

Per l’anno di riferimento 2014, gli indici del GFS dei Cantoni di Giura e Uri raggiungono 87 punti (cfr. fig. 5.20). Inoltre, se si tiene conto delle prestazioni della compensazione dei casi di rigore, l’indice del GFS del Cantone del Giura raggiunge 90,3 punti.