Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/12: Rapporto sull'efficacia 2012-2015 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni · 273 pagine

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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni

Per le società holding il fattore di base è 0. Per le società di domicilio e quelle miste viene calcolata per ognuna di esse la quota imponibile degli altri proventi conseguiti all’estero in tutti gli anni di calcolo dell’ultimo quadriennio (per il terzo quadriennio corrisponde agli anni di calcolo 2006–2012). Il primo quartile di queste quote corrisponde al fattore di base. Per il secondo quadriennio il valore ammontava al 6,2 per cento per le società di domicilio e al 10,0 per cento per le società miste.

Sinora non sono state espresse critiche sostanziali al metodo di calcolo, ma l’esigenza dei Cantoni di poter calcolare essi stessi i fattori beta è comprensibile considerando le notevoli ripercussioni sul potenziale di risorse. Ciò non sarà tuttavia possibile fintanto che saranno uti- lizzati dati individuali.

7.2.3 Articolo 54 OPFC

Per motivi legati alla qualità dei dati l’articolo 19 capoverso 5 OPFC stabilisce che un Cantone può beneficiare di un valore del fattore beta unicamente per le persone giuridiche con statuto fiscale speciale tassate definitivamente. I Cantoni devono essere così incentivati a procedere a una tassazione tempestiva.

Art. 19 Calcolo dei fattori beta

1

Per ogni singola persona giuridica secondo l’articolo 28 capoversi 2–4 LAID14 viene calcolato un fattore beta. I fattori beta sono fissati nell’allegato 6.

2

I fattori beta sono identici per tutti i Cantoni.

3

I fattori beta sono validi per un periodo quadriennale di perequazione delle risorse.

Essi si basano sulle cifre degli anni di calcolo del precedente periodo quadriennale di perequazione delle risorse.

4

I fattori beta corrispondono alla somma di un fattore di base e di un fattore di supple- mento.

5

Il fattore beta delle persone giuridiche con statuto fiscale speciale non tassate definiti- vamente è 1.

Dal momento che all’entrata in vigore della NPC non tutti i Cantoni applicavano il metodo di tassazione annuale, nelle disposizioni transitorie è stato tuttavia inserito l’articolo 54 capover- so 1, per dare ai Cantoni il tempo sufficiente di adeguare la loro prassi in materia di tassazio- ne.