Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/12: Rapporto sull'efficacia 2012-2015 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni · 273 pagine

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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni

Nel l’autunno del 2012 il DFF e la CDCF hanno istituito un’organizzazione di progetto comu- ne. Essa ha il compito di elaborare proposte di adeguamento del sistema di imposizione delle imprese in modo da ottenere un equilibrio ottimale tra consenso internazionale, competitività fiscale e redditività finanziaria. Nel maggio del 2013 l’organo di coordinamento della sud- detta organizzazione ha presentato un rapporto intermedio, in cui si afferma che è indispen- sabile modificare le attuali norme, poiché queste non godono più del necessario consenso internazionale. Sempre secondo il rapporto occorre quindi attendersi ulteriori contromisure da parte di Stati esteri che causerebbero un’elevata perdita di attrattiva di queste norme. In parti- colare, sarebbe opportuno adeguare gli statuti fiscali cantonali, se queste norme contengono elementi di ring fencing.

Le società a statuto fiscale sono principalmente concentrate in alcuni Cantoni finanziariamen- te forti. La figura 7.02 illustra il volume della quota di utili delle società a statuto fiscale spe- ciale rispetto all’intero potenziale di risorse nell’anno di riferimento 2013. Ne emerge che solo sette Cantoni presentano una quota superiore alla media. Eccettuati i Cantoni di Neuchâtel e di Friburgo, si tratta esclusivamente di Cantoni finanziariamente forti.

La soppressione dello statuto fiscale speciale e quindi la soppressione senza sostituzione dei fattori beta significherebbe che gli utili realizzati all’estero confluirebbero integralmente nel potenziale di risorse. Il potenziale dei Cantoni interessati e pertanto anche il loro indice delle risorse aumenterebbero notevolmente. Dato che in questo modo crescerebbe anche la media complessiva svizzera si assisterebbe a un calo dell’indice delle risorse nei Cantoni (in preva- lenza Cantoni finanziariamente deboli) con poche società a statuto speciale. Le disparità tra Cantoni si accentuerebbero in un sol colpo, ma la capacità economica dei Cantoni rimarrebbe invariata. Ciò provocherebbe degli squilibri nei pagamenti destinati alla perequazione delle risorse: la maggior parte dei Cantoni finanziariamente forti dovrebbe contribuire in misura sensibilmente superiore alla perequazione finanziaria, mentre i Cantoni finanziariamente de- boli (eccettuati quelli di Neuchâtel e di Friburgo) riceverebbero versamenti di compensazione nettamente maggiori.

L’organo di coordinamento ribadisce nel suo rapporto intermedio che il sistema attuale di perequazione delle risorse deve rendere possibile – anche nel quadro di nuove condizioni quadro di politica fiscale – una leale concorrenza fiscale intercantonale e che nel contesto della riforma III dell’imposizione delle imprese sono necessari adeguamenti del sistema che ri- specchino le nuove condizioni quadro di politica fiscale. Il concetto di base della perequazione delle risorse deve essere mantenuto. Il presupposto per un adeguamento è la ponderazione degli utili nella BIA. Una ponderazione ridotta degli utili delle imprese rispetto ai redditi delle persone fisiche può essere giustificata dal fatto che a seguito della maggiore mobilità degli utili questi possono essere sfruttati fiscalmente in misura minore dei redditi. Il sistema attua- le tiene peraltro conto di questo aspetto, nel senso che prende in considerazione la minore sfruttabilità delle società a statuto fiscale. È quindi coerente sostituire i fattori beta con un nuovo fattore di ponderazione. L’impostazione esatta di questo fattore dipende da misure di politica fiscale che devono ancora essere adottate. Gli altri elementi del potenziale di risorse non sono toccati.

L’adeguamento del meccanismo della perequazione delle risorse a seguito delle riforma III del- l’imposizione delle imprese non è oggetto del presente rapporto, ma è parte del pacchetto di tale riforma . A secondo della sua data di entrata in vigore, la riforma III dell’imposizione delle imprese si ripercuoterebbe sul ritmo quadriennale della perequazione finanziaria. È pertanto ipotizzabile che il prossimo periodo debba essere accorciato a causa della riforma III dell’im- posizione delle imprese affinché le sue ripercussioni possano essere coordinate nel tempo con