Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/12: Rapporto sull'efficacia 2012-2015 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni · 273 pagine
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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni
Art. 54 Indicazioni provvisorie
1 L’articolo 19 capoverso 5 non si applica sino all’anno di calcolo 2013 purché indica- zioni provvisorie possano essere fornite in qualità equivalente a quella dei dati tassati definitivamente.
2 Le indicazioni provvisorie sono di qualità equivalente se, al momento del rilevamento dei dati di un anno di calcolo, sono noti i redditi imponibili secondo l’articolo 17 basati sulla dichiarazione di imposta.
Art. 17 Calcolo per la singola persona giuridica
L’utile determinante di una persona giuridica con statuto fiscale speciale corrisponde alla somma:
a. dell’utile imponibile proveniente da proventi dalla Svizzera conformemente all’articolo 28 capoversi 2-4 della legge federale del 14 dicembre 19909 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID);
b. dell’utile netto imponibile conformemente all’articolo 58 LIFD10, dopo deduzione del reddito netto da partecipazioni secondo la LIFD e dell’utile imponibile dalla Svizzera conformemente alla lettera a, ponderato con il fattore beta.
La disposizione transitoria si applica solo fino all’anno di calcolo 2013, ossia l’anno di riferi- mento 2017. Ciò significa che dall’anno di riferimento 2018 gli utili delle società con statuto fiscale speciale tassate provvisoriamente confluiranno interamente nel potenziale di risorse. Dalla prassi è tuttavia emerso che i Cantoni non sono sempre in grado di tassare tempestiva- mente tutte le persone giuridiche in questione per motivi che essi non possono influenzare (ad es. procedimenti pendenti). Tuttavia, poiché talora si tratta di società con notevoli utili netti, per i Cantoni è importante se i proventi conseguiti all’estero confluiscono interamente o solo per il 2,7–12,5 per cento nel potenziale di risorse.
Il gruppo di studio per la garanzia della qualità è del parere che in questi casi i dati possano essere estrapolati anche dalla dichiarazione d’imposta presentata. La qualità dei dati rimane così garantita. Esso propone pertanto di recepire l‘articolo 54 OPFC nel diritto definitivo. Il gruppo di studio per il rapporto sull’efficacia è dello stesso parere.