Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/12: Rapporto sull'efficacia 2012-2015 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni · 273 pagine

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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni

nell’ambito della perequazione delle risorse è dichiarata quale oggetto esplicito dell’indagine. Si tratta segnatamente di esaminare, nell’interesse di una politica finanziaria affidabile, i mo- vimenti dei singoli Cantoni finanziariamente forti o deboli in fatto di risorse e, se necessario, di indicare la conseguente necessità di intervento sotto il profilo concettuale e giuridico.

La volatilità dei contributi è strettamente correlata con l’articolo 46 capoverso 1 lettera c nu- mero 3, secondo cui il rapporto sull’efficacia dovrà trattare l’opportunità di un limite massimo di aggravio dei Cantoni finanziariamente forti nella perequazione orizzontale delle risorse. Lo stesso vale anche per l’adeguamento delle dotazioni della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri come pure per il mantenimento della compensazione dei casi di rigore.

I capoversi 2–5 contengono ulteriori prescrizioni e precisazioni in merito al contenuto per l’elaborazione del rapporto sull’efficacia. Secondo il capoverso 2, il rapporto sull’efficacia può contenere raccomandazioni per la verifica delle basi di calcolo della perequazione finanziaria. Il rapporto ha in primo luogo il compito di illustrare un’eventuale necessità di intervento, che può ad esempio verificarsi se nel periodo in rassegna sono stati effettuati importanti adegua- menti nella legislazione tributaria della Confederazione o dei Cantoni riguardanti il potenziale di risorse o se sussistono buoni motivi che possano comprovare che le vigenti basi di calcolo rispecchiano in maniera insufficiente il potenziale di risorse. L’analisi tecnica approfondita del- le basi di calcolo e l’eventuale elaborazione di soluzioni alternative esulerebbero tuttavia dal quadro del rapporto sull’efficacia.

Gli effetti della collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri devono essere esposti in un capitolo separato del rapporto sull’efficacia (art. 18 cpv. 3 LPFC). A titolo di complemento, nella valutazione viene fatto riferimento agli obiettivi della collaborazione in- tercantonale con compensazione degli oneri secondo l’articolo 11 LPFC.

I criteri per la valutazione degli obiettivi (art. 46 cpv. 4 LPFC) sono elencati singolarmente nell’allegato 17 dell’OPFC.1 Tuttavia, si tratta in modo esplicito di un elenco non esaustivo. In questo contesto bisogna inoltre tenere conto in particolare del piano elaborato dal gruppo paritetico per il rapporto sull’efficacia durante la fase di progettazione della NPC che fornisce indicazioni in materia di metodi e indicatori per l’analisi. Il piano è parte integrante del rap- porto esplicativo sull’OPFC.2

L’articolo 46 capoverso 5 assume un’importanza particolare. Il rapporto sull’efficacia è un rapporto del Consiglio federale e sostanzialmente rispecchia quindi la posizione della Confe- derazione. Affinché si tenga debitamente conto dei diversi interessi dei Cantoni, in particolare riguardo alle raccomandazioni formulate, nel rapporto devono essere presentate le posizioni divergenti elaborate dal gruppo paritetico di studio (cfr. n. 1.2.3).

1 Con «standard di valutazione riconosciuti» si intendono gli standard di valutazione della società svizzera di valutazione (standard SEVAL). Al riguardo, per l’Amministrazione federale è stata creata la guida «Leitfaden für Wirksamkeitsprüfungen beim Bund».

2 Vedi http://www.efv.admin.ch/i/dokumentation/finanzpolitik_grundlagen/finanzausgleich.php