Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/12: Rapporto sull'efficacia 2012-2015 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni · 273 pagine
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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni
1.2 Basi legali
La base legale per il rapporto sull’efficacia è costituito dall’articolo 18 LPFC (cfr. riquadro). Il capoverso 1 stabilisce che, oltre all’efficacia della perequazione finanziaria e della compensa- zione degli oneri, il rapporto deve anche esaminare la loro esecuzione e quindi i processi per il calcolo dei versamenti di compensazione (amministrazione e garanzia di qualità).
Art. 18 LPFC:
1
Ogni quattro anni il Consiglio federale presenta all’Assemblea federale un rapporto sull’esecuzione e sull’efficacia della presente legge.
2
Il rapporto fornisce indicazioni sul raggiungimento degli obiettivi della perequazione finanziaria nel periodo trascorso e illustra i possibili provvedimenti per il periodo suc- cessivo.
3
Gli effetti della collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri sono illu- strati separatamente.
Il capoverso 2 contiene direttive sul contenuto del rapporto sull’efficacia. Al centro dell’a- nalisi vi sono gli obiettivi della perequazione finanziaria di cui all’articolo 2 LPFC. Per quanto riguarda l’orizzonte temporale delle analisi, il precedente periodo quadriennale è posto in primo piano, ossia il periodo 2012–2015. Basandosi sui risultati, il rapporto sull’efficacia do- vrà presentare possibili provvedimenti per il prossimo periodo quadriennale (2016–2019). Una posizione particolare è conferita alla collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri, i cui effetti devono essere valutati indipendentemente dalle ripercussioni della perequa- zione finanziaria in senso stretto.
L’articolo 18 LPFC è concretizzato negli articoli 46–49 dell’ordinanza concernente la perequa- zione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC). Inoltre, l’articolo 57 OPFC istituisce una disposizione transitoria sul contenuto dei primi due rapporti sull’efficacia, per cui è anco- ra rilevante per il presente rapporto.