Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/12: Rapporto sull'efficacia 2012-2015 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni · 273 pagine
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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni
Conclusione
L’introduzione di un tasso di prelievo fisso permetterebbe di tenere meglio conto dell’evolu- zione delle disparità e di ridurre anche la «responsabilità solidale». Non potrebbe tuttavia eli- minare completamente i problemi derivanti da questi due aspetti oggetto di critica. Secondo il Consiglio federale la proposta ha inoltre altri svantaggi:
– un tasso di prelievo fisso durante un periodo quadriennale migliorerebbe la pianificabilità
per i Cantoni finanziariamente forti. Poiché l’evoluzione delle disparità viene considerata solo parzialmente anche in questo metodo, il tasso di prelievo deve essere regolarmente adeguato e ciò aumenta la volatilità. In questo modo il vantaggio di una migliore stima dei contributi si relativizza rispetto al sistema attuale. Inoltre, sempre rispetto alla situazione attuale, per determinati Cantoni finanziariamente deboli la volatilità aumenterebbe in modo considerevole anche in un periodo quadriennale causando problemi a questi Can- toni; la riduzione della dotazione orizzontale viene sovracompensata dall’aumento della dotazione verticale. In questo modo la Confederazione finanzia i risparmi dei Cantoni finanziariamente forti e nella maggior parte degli anni anche un ulteriore aumento della dotazione. La proposta dei Cantoni donatori comporta dunque un trasferimento dei costi dai Cantoni alla Confederazione;
– il legislatore ha consapevolmente sancito un valore massimo e un valore minimo per il
rapporto tra perequazione orizzontale e perequazione verticale delle risorse nella Costitu- zione federale (art. 135 cpv. 3 Cost.). In questo modo è possibile tener conto della diversa evoluzione dei potenziali di risorse dei Cantoni finanziariamente forti e di quelli finanziaria- mente deboli. Negli anni 2008–2014 questo rapporto è oscillato tra il 68 e il 73 per cento. Fissarlo al 66,7 per cento sarebbe conforme al relativo articolo della Costituzione ma ren- derebbe superfluo il margine ivi fissato.
Con la determinazione della dotazione per un nuovo quadriennio da parte del Parlamento prevista all’articolo 5 LPFC è possibile correggere sviluppi indesiderati anche con l’attuale si- stema.