Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/12: Rapporto sull'efficacia 2012-2015 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni · 273 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 31Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni

i Cantoni, la cosiddetta aliquota fiscale standardizzata (AFS). Con il GFS si può formare un indice analogo all‘indice delle risorse (GFS per abitante di un Cantone in rapporto alla media svizzera). Tale «indice GFS prima della perequazione» corrisponde all‘indice delle risorse. Cal- colando i versamenti di compensazione con il GFS e confrontandoli con la media svizzera, si ottiene l‘«indice GFS dopo la perequazione». L‘aliquota fiscale standardizzata (AFS)1 di tutti i Cantoni è rimasta quasi immutata dall‘introduzione della NPC. Ciò indica che, negli anni di calcolo 2003–2010, i Cantoni hanno mantenuto complessivamente invariato il loro onere fiscale.

La figura seguente illustra l‘effetto compensativo della perequazione delle risorse nell‘anno di riferimento 2014. I versamenti di compensazione ai Cantoni finanziariamente deboli vengono stabiliti in modo da favorire in misura maggiore i Cantoni finanziariamente più deboli. L‘o- biettivo è garantire che tutti i Cantoni raggiungano un «indice GFS dopo la perequazione» di almeno 85 punti.

Figura 2.07 Figura 2.07 Indice del GFS prima e dopo la perequazione, anno di riferimento 2014Indice GSF prima e dopo la perequazione, anno di riferimento 2014

ZG

SZ

GE

BS

NW

ZH

VD

SH

BL

TI

NE

AG

OW

AR

AI Indice del GFS prima della GR compensazione (=IR 2014)

SG

Indice del GFS dopo la compensazione

SO2014

LU

TG

FR

BE

Valore medio

VS

svizzero

GL

JU

URUR Obiettivo 85%Obiettivo 85%

00 5050 100100 150150 200200 250250

1 Per la determinazione dell’AFS cfr. allegato 1 e per l’evoluzione dal 2008 cfr. allegato 2 del rapporto. L’AFS di tutti i Cantoni è rimasta quasi immutata dall’introduzione della NPC. Questo indica che, negli anni di calcolo 2003–2010, l’onere fiscale nazionale nel complesso è rimasto invariato. Per l’evoluzione dell’onere fiscale nei singoli Cantoni, cfr. n. 5.4.