Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/12: Rapporto sull'efficacia 2012-2015 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni · 273 pagine
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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni
i Cantoni, la cosiddetta aliquota fiscale standardizzata (AFS). Con il GFS si può formare un indice analogo all‘indice delle risorse (GFS per abitante di un Cantone in rapporto alla media svizzera). Tale «indice GFS prima della perequazione» corrisponde all‘indice delle risorse. Cal- colando i versamenti di compensazione con il GFS e confrontandoli con la media svizzera, si ottiene l‘«indice GFS dopo la perequazione». L‘aliquota fiscale standardizzata (AFS)1 di tutti i Cantoni è rimasta quasi immutata dall‘introduzione della NPC. Ciò indica che, negli anni di calcolo 2003–2010, i Cantoni hanno mantenuto complessivamente invariato il loro onere fiscale.
La figura seguente illustra l‘effetto compensativo della perequazione delle risorse nell‘anno di riferimento 2014. I versamenti di compensazione ai Cantoni finanziariamente deboli vengono stabiliti in modo da favorire in misura maggiore i Cantoni finanziariamente più deboli. L‘o- biettivo è garantire che tutti i Cantoni raggiungano un «indice GFS dopo la perequazione» di almeno 85 punti.
Figura 2.07 Figura 2.07 Indice del GFS prima e dopo la perequazione, anno di riferimento 2014Indice GSF prima e dopo la perequazione, anno di riferimento 2014
ZG
SZ
GE
BS
NW
ZH
VD
SH
BL
TI
NE
AG
OW
AR
AI Indice del GFS prima della GR compensazione (=IR 2014)
SG
Indice del GFS dopo la compensazione
SO2014
LU
TG
FR
BE
Valore medio
VS
svizzero
GL
JU
URUR Obiettivo 85%Obiettivo 85%
00 5050 100100 150150 200200 250250
1 Per la determinazione dell’AFS cfr. allegato 1 e per l’evoluzione dal 2008 cfr. allegato 2 del rapporto. L’AFS di tutti i Cantoni è rimasta quasi immutata dall’introduzione della NPC. Questo indica che, negli anni di calcolo 2003–2010, l’onere fiscale nazionale nel complesso è rimasto invariato. Per l’evoluzione dell’onere fiscale nei singoli Cantoni, cfr. n. 5.4.