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Consultazione 2014/120: Pacchetto di ordinanze - autunno 2015 · 100 pagine
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Indagine conoscitiva
Ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L'ordinanza del 23 ottobre 20131 sui pagamenti diretti è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 4
4 Il giorno di riferimento per il diritto ai contributi dei gestori è il 31 gennaio dell'anno di contribuzione.
Art. 4 cpv. 5 e 6
5 L'erede o la comunione ereditaria non sottostà all'obbligo di soddisfare le esigenze di cui al capoverso 1 per tre anni al massimo dopo la morte del gestore precedente avente diritto ai contributi.
6 Un membro della comunione ereditaria deve avere il domicilio civile in Svizzera e il 1° gennaio dell'anno di contribuzione non avere ancora compiuto i 65 anni. La comunità ereditaria notifica tale persona all'autorità responsabile di cui all'articolo 98 capoverso 2.
Art. 5 Volume di lavoro minimo
I pagamenti diretti sono versati soltanto se il volume di lavoro dell'azienda è di almeno 0,20 USM.
Art. 14 cpv. 2 periodo introduttivo e cpv. 3
2Sono computabili come superfici per la promozione della biodiversità le superfici di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere a-k, n e p nonché quelle di cui all'allegato 1 numero 3 e gli alberi di cui all’articolo 55 capoverso 1bis, se tali superfici e alberi:
3 Per albero secondo il capoverso 2 viene computata un'ara. Per ogni particella gestita, possono essere computati al massimo 100 alberi per ettaro. Al massimo la
1 RS 910.13
2015–......