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Consultazione 2014/129: Codice penale e Codice penale militare (attuazione dell'art. 123<i>c</i> Cost.) · 8 pagine

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Codice penale e Codice penale militare (Attuazione dell’art. 123c Cost.)

c. coazione sessuale (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate (art. 192), sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193), esibizionismo (art. 194), promovimento della prostituzione (art. 195) o molestie sessuali (art. 198), se la vittima è minorenne;

d. pornografia (art. 197):

1. secondo l’articolo 197 capoverso 1 o 3;

2. secondo l’articolo 197 capoverso 4 o 5, se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su atti sessuali con minorenni.

4Se alcuno è stato condannato a una pena o a una delle misure di cui agli articoli 59–61, 63 o 64 per aver commesso uno dei reati seguenti su un maggiorenne particolarmente vulnerabile, il giudice gli interdice a vita lʼesercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con maggiorenni particolarmente vulnerabili:

a. tratta di esseri umani (art. 182) a scopo di sfruttamento sessuale;

b. coazione sessuale (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate (art. 192), sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193), esibizionismo (art. 194), promovimento della prostituzione (art. 195), pornografia (art. 197 cpv. 2 primo per., 4 e

5) o molestie sessuali (art. 198).

4bisSe alcuno è stato condannato a una pena o a una delle misure di cui agli articoli 59–61, 63 o 64 per aver commesso uno dei reati seguenti su un maggiorenne non particolarmente vulnerabile, ma inetto a resistere, incapace di discernimento o non in grado di opporre resistenza a causa di una dipendenza fisica o psichica, il giudice gli interdice a vita lʼesercizio di qualsiasi attività terapeutica o di cura professionale o extraprofessionale organizzata:

a. tratta di esseri umani (art. 182) a scopo di sfruttamento sessuale;

b. coazione sessuale (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate (art. 192), sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193), esibizionismo (art. 194), promovimento della prostituzione (art. 195), pornografia (art. 197 cpv. 2 primo per., 4 o

5) o molestie sessuali (art. 198).

Variante 1: