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Consultazione 2014/129: Codice penale e Codice penale militare (attuazione dell'art. 123<i>c</i> Cost.) · 8 pagine

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Codice penale e Codice penale militare (Attuazione dell’art. 123c Cost.)

discernimento o inette a resistere (art. 155), il giudice non può prescindere dalla pronuncia di un’interdizione.

Variante 2:

4terStralciare

5Se lʼautore è condannato nel medesimo procedimento a una pena o misura per aver commesso più reati, il giudice stabilisce la pena o la misura inflitta per un reato passibile dellʼinterdizione di esercitare unʼattività. Tale pena o misura e il reato sono determinanti per stabilire se pronunciare unʼinterdizione di esercitare unʼattività secondo il capoverso 1, 2, 3, 4 o 4bis. Le parti di pena inflitte per più reati passibili di interdizione sono addizionate. È possibile pronunciare più interdizioni di esercitare unʼattività.

6Il giudice può ordinare unʼassistenza riabilitativa per la durata dellʼinterdizione. Ordina in ogni caso tale assistenza se è stata pronunciata unʼinterdizione in seguito a un reato di cui al capoverso 3, 4 o 4bis.

7Abrogato

Art. 50a cpv. 4, 5 e 6

4Le interdizioni di cui allʼarticolo 50 capoversi 3, 4 e 4bisvertono sempre sulla totalità dellʼattività considerata.

5Sono considerate attività implicanti un contatto regolare con minorenni o altre persone particolarmente vulnerabili:

a. le attività esercitate specificamente a contatto diretto con minorenni o altre persone particolarmente vulnerabili, segnatamente:

1. l’insegnamento,

2. l’educazione e la consulenza,

3. l’assistenza e la sorveglianza,

4. la cura,

5. gli esami e i trattamenti di natura fisica,

6. gli esami e i trattamenti di natura psicologica,

7. la ristorazione,

8. il trasporto,

9. la vendita e il prestito diretti di oggetti destinati specificamente ai minorenni o ad altre persone particolarmente vulnerabili, nonché l’attività di intermediario diretto in tale vendita o prestito;

b. le altre attività esercitate soprattutto o a più riprese in istituti che offrono servizi di cui alla lettera a; sono eccettuate le attività per le quali è escluso, dato il luogo o i tempi in cui si svolgono, il contatto con minorenni o altre persone particolarmente vulnerabili.