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Consultazione 2014/129: Codice penale e Codice penale militare (attuazione dell'art. 123<i>c</i> Cost.) · 8 pagine

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Codice penale e Codice penale militare (Attuazione dell’art. 123c Cost.)

ciente a garantire che lʼautore non costituisca più un pericolo. Su proposta dellʼautorità di esecuzione, il giudice può prorogare di volta in volta di cinque anni al massimo l’interdizione di durata determinata di cui al capoverso 2, se è necessario per trattenere lʼautore dal commettere un nuovo crimine o delitto analogo a quello che ha determinato lʼinterdizione.

3Se alcuno è stato condannato a una pena o a una delle misure di cui agli articoli 59–61, 63 o 64 del Codice penale svizzero10 per aver commesso uno dei reati seguenti, il giudice gli interdice a vita lʼesercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minori:

a. coazione sessuale (art. 153), violenza carnale (art. 154), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 155), abuso della posizione militare (art. 157), esibizionismo (art. 159) o molestie sessuali (art. 159a), se la vittima è minorenne;

b. atti sessuali con fanciulli (art. 156).

4Se alcuno è stato condannato a una pena o a una delle misure di cui agli articoli 59–61, 63 o 64 del Codice penale svizzero per aver commesso uno dei reati seguenti su un maggiorenne particolarmente vulnerabile, il giudice gli interdice a vita lʼesercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con maggiorenni particolarmente vulnerabili: coazione sessuale (art. 153), violenza carnale (art. 154), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 155), abuso della posizione militare (art. 157), esibizionismo (art. 159) o molestie sessuali (art. 159a).

4bisSe alcuno è stato condannato a una pena o a una delle misure di cui agli articoli 59–61, 63 o 64 del Codice penale svizzero per aver commesso uno dei reati seguenti su un maggiorenne non particolarmente vulnerabile, ma inetto a resistere, incapace di discernimento o non in grado di opporre resistenza a causa di una dipendenza fisica o psichica, il giudice gli interdice a vita lʼesercizio di qualsiasi attività terapeutica o di cura professionale o extraprofessionale organizzata: coazione sessuale (art. 153), violenza carnale (art. 154), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 155), abuso della posizione militare (art. 157), esibizionismo (art. 159) o molestie sessuali (art. 159a).

Variante 1:

4terNei casi poco gravi il giudice può prescindere dalla pronuncia di un’interdizione secondo i capoversi 3–4bisse manifestamente non è necessaria né ragionevole. In caso di coazione sessuale (art. 153), violenza carnale (art. 154) o atti sessuali con persone incapaci di

10 RS 311.0