Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/129: Codice penale e Codice penale militare (attuazione dell'art. 123<i>c</i> Cost.) · 50 pagine

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dere dalla pronuncia dell’interdizione se manifestamente non è né necessaria né ragionevole (cfr. art. 67 cpv. 4terAP-CP). La variante 2 rinuncia a tale eccezione: in tal caso, tuttavia, è probabile che l’interdizione automatica superi, in determinati casi, quanto necessario in una società democratica secondo la Corte EDU e sia quindi considerata dalla stessa Corte una violazione dell’articolo 8 CEDU. Tale rischio è ridimensionato dal fatto che il condannato, salvo nel caso in cui sia pedofilo in termini psichiatrici, ha la possibilità di chiedere l’attenuazione o la soppressione della misura dopo un certo numero di anni di esecuzione. Le disposizioni dell’avamprogetto non sono tuttavia totalmente conformi alla CEDU, giacché la pronuncia automatica di un’interdizione a vita – nonostante le possibilità di riesame

– in taluni casi sarebbe probabilmente considerata sproporzionata. L’eccezione per i casi poco gravi prevista dalla variante 1, privilegiata dal Consiglio federale, ridimensionerebbe ulteriormente questo rischio ma, alla luce delle condizioni severe cui è subordinata la sua applicazione, non lo escluderebbe del tutto.

5.2.2 Patto internazionale del 16 dicembre 196694 relativo ai diritti economici, sociali e culturali (Patto ONU I)

Il diritto al lavoro previsto dall’articolo 6 del Patto ONU I rafforza l’obbligo degli Stati parte di garantire il diritto di ogni individuo di ottenere la possibilità di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente scelto o accettato, in particolare il diritto di non venir indebitamente ostacolato in tale intento95. Questo diritto non è tuttavia assoluto: conformemente all’articolo 4 del Patto ONU I, può infatti essere limitato se una legge lo prevede e la restrizione è necessaria a «promuovere il benessere generale in una società democratica»96.

Per i motivi esposti (cfr. n. 5.2.1), in taluni casi l’interdizione prevista dall’avamprogetto non sarà probabilmente conforme al Patto ONU I.

5.2.3 Patto internazionale del 16 dicembre 196697 relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II)

Le pertinenti disposizioni del Patto ONU II (art. 14, 17 e 26) coincidono in ampia misura con quelle della CEDU (cfr. n. 5.2.1).

5.2.4 Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo

Conformemente all’articolo 19 di questa Convenzione, la Svizzera s’impegna ad adottare ogni misura atta a tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è

94 RS 0.103.1

95 Comité des Droits économiques, sociaux et culturels, Le droit au travail, Observation générale no 18, adoptée le 24 novembre 2005, § 4.

96 Kälin/Künzli 2013, pag. 506.

97 RS 0.103.2