Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/129: Codice penale e Codice penale militare (attuazione dell'art. 123<i>c</i> Cost.) · 50 pagine
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concretizzato in varie disposizioni (tra cui art. 56 cpv. 1 e 6, 56a, 57 cpv. 1, 59 cpv. 1, 60 cpv. 1, 61 cpv. 1, 63 cpv. 1 CP).
L’interdizione di esercitare un’attività fa parte delle «altre misure», di cui agli art. 66 segg. CP. Come accade per le misure illustrate, l’inflizione e la durata dell’interdizione non dipendono primariamente dalla colpa dell’autore del reato, bensì dal rischio specifico che egli rappresenta e che l’interdizione dovrebbe prevenire. Il principio della proporzionalità dovrà pertanto essere tenuto in considerazione dal giudice che infligge l’interdizione nonché dall’autorità d’esecuzione che la esamina e la revoca.
L’interdizione proposta ai fini dell’attuazione dell’articolo 123c Cost. si attiene fedelmente al tenore della norma costituzionale (e all’automatismo da questa previsto), ma tiene conto anche dei principi dell’equivalenza delle disposizioni costituzionali e dell’interpretazione armonizzante (cfr. n. 1.3.2). Per contro, il principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 e 36 cpv. 3 Cost.) è rispettato soltanto sino a un certo punto (cfr. qui di seguito). Sebbene sia lecito presumere che sia idonea a raggiungere l’obiettivo perseguito nell’interesse pubblico (la protezione di determinate categorie dai criminali sessuali), l’interdizione proposta è potenzialmente in contrasto con i requisiti della necessità e della ragionevolezza.
Nesso tra il reato commesso e l’interdizione
La garanzia costituzionale della libertà economica (art. 27 cpv. 2 Cost.) impone che il reato commesso sia strettamente connesso all’attività che si intende vietare. In assenza di un tale nesso, la restrizione dell’attività professionale risulterebbe sproporzionata.
Quanto all’interdizione di svolgere attività extraprofessionali, non è escluso che determinate attività del tempo libero possano chiamare in causa i diritti elementari allo sviluppo della personalità (diritto fondamentale alla libertà personale, art. 10 cpv. 2 Cost.).
Sono pure ipotizzabili ripercussioni sulla libertà di credo e di coscienza (art. 15 Cost.), per esempio nel caso di attività di volontariato svolte in seno a organizzazioni ecclesiastiche. Per tale motivo, anche in questo caso è indispensabile un nesso intrinseco tra il reato e l’interdizione.
L’interdizione proposta all’articolo 67 capoversi 3, 4 e 4bisAP-CP tiene conto di quest’aspetto.
Il nesso tra reato e interdizione è dato dal carattere sessuale del reato e dal tipo di vittima (minorenni, altre persone particolarmente vulnerabili, inette a resistere, incapaci di discernimento o dipendenti). Come previsto anche dal diritto vigente (art. 67 cpv. 3 e 4 CP), sono interdette soltanto le attività che comportano un rischio di recidiva nei confronti di tali vittime.
Portata dell’interdizione
L’interdizione di cui all’articolo 67 capoversi 3 e 4 AP-CP non si applica a tutte le attività professionali o extraprofessionali organizzate, ma soltanto a quelle implicanti un contatto regolare con minorenni o altre persone particolarmente vulnerabili. L’interdizione di cui all’articolo 67 capoverso 4bisAP-CP si applica dal canto suo a